Fondi di risultato separati per dirigenti medici e veterinari della dirigenza sanitaria (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19948 del 19.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito dell’Area della dirigenza medica e veterinaria, con riferimento alla disciplina pattizia succedutasi nel tempo (art. 63 c.c.n.l. 5.12.1996, art. 52 c.c.n.l. 8.6.2000, c.c.n.l. 3.11.2005, 17.10.2008 e 6.5.2010), le parti collettive non hanno inteso costituire un unico fondo destinato alla retribuzione di risultato dei dirigenti medici e veterinari. Esse hanno mantenuto distinti i fondi e le rispettive quote. È pertanto illegittima, e va disapplicata, la delibera dell’azienda sanitaria locale che abbia unificato tali fondi sia nel momento costitutivo sia in quello della ripartizione, alterando i concreti meccanismi di riparto della retribuzione di risultato, la cui determinazione è rimessa dal legislatore all’esclusivo appannaggio delle parti contrattuali. Il giudice ordinario può conoscere in via incidentale della legittimità dell’atto amministrativo e disapplicarlo, senza necessità di annullamento in sede propria.

Il Fatto

Il ricorrente, dirigente veterinario di una azienda sanitaria locale, aveva chiesto l’accertamento del diritto a percepire la retribuzione di risultato nella misura fissata dalla disciplina contrattuale dell’Area della dirigenza medica e veterinaria. Domandava inoltre l’annullamento delle delibere con cui la direzione generale aveva disposto l’unificazione del fondo di risultato dei dirigenti medici e veterinari, con condanna dell’azienda al pagamento delle differenze retributive maturate nel periodo 2002/2007. Chiedeva infine il riconoscimento dell’indennità di polizia giudiziaria per il periodo gennaio 1986 – ottobre 2005.

Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d’appello aveva confermato la decisione, ritenendo il fondo unico per tutti i dirigenti destinatari del contratto del 1996 e negando l’indennità in difetto di prova della nomina prefettizia. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla distinzione tra la disciplina dei dirigenti non medici e quella dei dirigenti medici e veterinari. La precedente pronuncia richiamata nel testo aveva affermato l’unicità del fondo per i dirigenti del ruolo tecnico-amministrativo, ma quella ricostruzione non è estensibile all’Area medico-veterinaria, la cui sequenza contrattuale presenta una struttura testuale dissimile.

Il dato decisivo è lessicale e sistematico. Le clausole succedutesi nel tempo adoperano costantemente il plurale “fondi” per indicare la retribuzione di risultato dei medici e dei veterinari. L’art. 63 c.c.n.l. 5.12.1996 distingue espressamente il fondo per i dirigenti medici da quello per i dirigenti veterinari, ciascuno alimentato da fonti di finanziamento proprie. Le clausole successive confermano tale separazione.

Il c.c.n.l. 19.12.2019, all’art. 95, ha poi istituito il nuovo fondo unico, stabilendo la confluenza in un unico importo delle quote relative ai medici e ai veterinari. La Corte sottolinea però che tale confluenza opera dall’1.1.2020, con garanzia di quote di riparto proporzionalmente non inferiori a quelle risultanti in precedenza, e non può retroagire al periodo oggetto di causa.

La separazione dei fondi non è un profilo meramente contabile. Il ricorrente aveva dedotto, e la circostanza è rimasta incontestata, che il riparto non aveva tenuto conto delle singole quote dei medici e dei veterinari. Poiché la platea dei destinatari è diversa per numerosità, l’unificazione si traduceva in un pregiudizio economico per i veterinari. La Corte richiama sul punto anche il parere ARAN del 16.3.2015, che sottolinea come le norme contrattuali sulla costituzione dei fondi siano specifiche di ciascuna area.

Il primo motivo è quindi accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione anche per le spese. Il secondo motivo è invece infondato: per i dirigenti veterinari, nel vigore della normativa anteriore all’art. 52 c.c.n.l. 3.11.2005, il diritto all’indennità di polizia giudiziaria resta subordinato al meccanismo di formale nomina prefettizia previsto dall’art. 27 d.P.R. n. 616/1977.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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