Sanzione per lavoro irregolare e retroattività della lex mitior: necessaria valutazione delle condotte anteriori all’accesso ispettivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1186 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzione amministrativa per il c.d. lavoro irregolare, la verifica della volontà di occultare il rapporto di lavoro deve essere compiuta tenendo conto anche delle condotte tenute dal datore di lavoro in epoca anteriore all’accesso ispettivo, non potendosi limitare l’accertamento ai soli comportamenti successivi alla “scoperta” del rapporto. La sanzione di cui all’art. 3, comma 3, del d.l. n. 12/2002, conv. con modif. in l. n. 73/2002, avendo natura afflittiva e quindi “sostanzialmente penale”, è soggetta al principio di retroattività della lex mitior, con conseguente applicabilità anche ai fatti anteriori della norma più favorevole introdotta nel 2010, che esclude la c.d. maxi sanzione quando dagli adempimenti contributivi assolti emerga la volontà di non occultare il rapporto di lavoro, ancorché differentemente qualificato.

Il Fatto

A un imprenditore veniva irrogata la sanzione pecuniaria di euro 54.300,00 per aver impiegato un lavoratore, in precedenza assunto come dipendente e poi divenuto collaboratore nell’impresa familiare, senza effettuare le prescritte comunicazioni e annotazioni. A seguito dell’accesso ispettivo della Guardia di Finanza, l’interessato proponeva opposizione dinanzi al Tribunale, invocando l’esimente di cui all’art. 3, comma 4, del d.l. n. 12/2002, come modificato dalla legge n. 183/2010, e deducendo la mancata valutazione di condotte significative della volontà di non occultare il rapporto, quali la denuncia INAIL e il versamento del premio assicurativo effettuati anteriormente all’ispezione.

Il giudice di primo grado rigettava l’opposizione e la Corte d’Appello confermava la decisione, escludendo l’applicabilità ratione temporis della disciplina del 2010 e ritenendo non dimostrata l’assenza dell’intento occultatorio. Avverso tale sentenza l’imprenditore proponeva ricorso per cassazione con due motivi, lamentando la violazione del principio di retroattività della norma più favorevole e il vizio di motivazione apparente.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ravvisando in primo luogo un’apparenza di motivazione nella sentenza impugnata. La Corte territoriale, pur dando atto della precedente formalizzazione del rapporto di lavoro come rapporto di lavoro subordinato, aveva del tutto pretermesso l’esame degli adempimenti comunicativi e contributivi assolti in epoca anteriore all’accesso ispettivo, senza rispondere alla specifica censura del ricorrente incentrata sulla mancata considerazione di tali condotte.

Il giudice di legittimità ha chiarito che la limitazione dell’accertamento ai soli comportamenti successivi all’ispezione presenta profili di incongruità: la verifica della volontà di occultare il rapporto di lavoro deve necessariamente considerare le condotte tenute prima della “scoperta” dell’esistenza del rapporto, non quando tale scoperta sia già avvenuta e il rapporto diventi difficilmente occultabile.

Sotto il profilo del diritto, la Corte ha affermato che la sanzione per il c.d. lavoro irregolare, in ragione della sua eccedenza rispetto al valore del profitto conseguito o conseguibile, ha natura afflittiva e quindi “sostanzialmente penale”, con la conseguente applicabilità del regime di retroattività della lex mitior. La norma più favorevole introdotta nel 2010 è pertanto applicabile anche ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore.

La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione, affinché accerti in concreto le condizioni di applicabilità dell’esimente di cui all’art. 3, comma 4, del d.l. n. 12/2002, valutando i documenti prodotti alla luce delle circostanze fattuali anteriori, tra cui la sussistenza di un regolare rapporto di lavoro subordinato e la stipula del contratto costitutivo di impresa familiare mediante scrittura privata autenticata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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