Irregolare la gestione del fondo economale senza regolamento interno (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 196 del 12.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La mancata sottoscrizione del conto giudiziale da parte dell’agente contabile e l’assenza di un formale provvedimento di parifica da parte dell’amministrazione non integrano, di per sé, causa di improcedibilità del giudizio di conto, ove il conto sia stato redatto e trasmesso secondo le modalità operative richieste dall’ente. Il termine quinquennale di estinzione del giudizio di cui all’art. 150, comma 1, cod. giust. cont. decorre dal perfezionamento del deposito mediante il sistema SIRECO, non dalla mera sottoscrizione digitale degli atti contabili. La declaratoria di irregolarità del conto, in difetto di condanna dell’agente, va ricondotta alla responsabilità organizzativa dell’amministrazione che abbia omesso di dotarsi di un regolamento sul fondo economale e di strumenti di tracciabilità delle spese.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale per il Veneto è investita del giudizio di conto sull’esercizio 2018 relativo alla gestione del fondo economale di un dipartimento universitario. Il conto è costituito dalla stampa del registro economale estratto dal sistema gestionale U-GOV, non sottoscritto dall’agente contabile ma firmato digitalmente dal responsabile del procedimento.

La Procura contabile, con relazione di irregolarità, eccepiva la mancanza della sottoscrizione dell’agente e del provvedimento di parifica quali presupposti di procedibilità, oltre alla carenza della relazione dell’organo di controllo interno. La difesa dell’agente eccepiva in via pregiudiziale l’estinzione per decorso del quinquennio e, nel merito, contestava i rilievi, invocando la conformità della gestione alle prassi dell’ente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di estinzione. Dalla consultazione dei sistemi GIUDICO e SIRECO emerge che la resa è stata effettuata in data 19 novembre 2019: la diversa data del 13 novembre coincide con la sottoscrizione digitale dell’estratto, ma non perfeziona il deposito. Poiché la relazione di deferimento è stata depositata il 19 novembre 2024, il termine di cinque anni non è decorso.

Quanto all’improcedibilità, la Corte rileva che il conto non è sottoscritto dall’agente, che ha però sottoscritto la nota di trasmissione, attestando la riferibilità soggettiva dell’elaborato. La prassi dell’ente non prevedeva la sottoscrizione del registro da parte degli economi, né tale adempimento è mai stato richiesto. La mancata sottoscrizione non integra quindi causa ostativa.

Analogamente, l’assenza di un formale provvedimento di parifica è adempimento rimesso a un organo diverso dall’agente. Le risultanze attestate per altro conto del medesimo esercizio sono estensibili, per identità di procedura e di responsabile, anche al conto in esame. La Corte esclude, in via preliminare, l’improcedibilità.

Nel merito, il conto presenta profili di irregolarità che ne impediscono l’approvazione ai sensi dell’art. 149, comma 2, cod. giust. cont.. L’ente era privo di un regolamento specifico sul fondo economale, approvato solo nel 2021: mancavano criteri puntuali sulle spese ammissibili e un sistema autorizzativo chiaro. Le uscite hanno superato il tetto di dotazione mediante reintegri successivi, disposti senza deliberazione dell’organo competente. Molte spese sono state sostenute mediante rimborsi a dipendenti richiesti ex post, con descrizioni generiche e beneficiari indicati come “Soggetti diversi”.

Le irregolarità sono ascritte, in larga misura, a prassi interne non formalizzate e a un gestionale non concepito per la rendicontazione giudiziale. La Corte afferma che spetta all’amministrazione predisporre modelli gestionali coerenti, meccanismi di autorizzazione preventiva e criteri univoci sulle spese minute, non potendo l’agente fungere da mero esecutore. Il Collegio dichiara pertanto l’irregolarità del conto, demandando agli organi dell’Ateneo l’adozione delle misure conformative; in assenza di condanna, nulla sulle spese. Respinta anche l’istanza di oscuramento dei dati, per difetto di motivi e di dati sensibili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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