Omesso riversamento imposta di soggiorno e responsabilità solidale del gestore (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 67 del 12.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’omesso riversamento all’ente impositore, da parte del gestore di una struttura ricettiva, dell’imposta di soggiorno indicata nella dichiarazione integra danno erariale di importo pari all’imposta versata al gestore dal soggetto passivo. Il danno da mancata entrata è oggettivamente ricollegabile alla condotta omissiva, in forza dell’art. 4 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e del regolamento comunale che definisce gli obblighi del gestore. L’avvenuta presentazione della dichiarazione del tributo comporta piena consapevolezza dell’obbligo di riversamento e qualifica l’omissione come dolosa, con conseguente responsabilità solidale della società gestrice e del suo legale rappresentante.

Il Fatto

Con atto di citazione depositato il 19 dicembre 2024 e notificato il 17 gennaio 2025, la Procura regionale, su segnalazione del comune di Rimini, ha convenuto davanti alla Corte dei conti la società gestrice di una struttura ricettiva e il suo legale rappresentante. Oggetto della domanda è l’imposta di soggiorno di 1.494,00 euro relativa al terzo trimestre 2022, indicata nella dichiarazione presentata dal legale rappresentante ma non riversata all’ente impositore, neppure dopo l’emissione dell’avviso di accertamento comunale.

I convenuti non si sono costituiti, non sono comparsi all’udienza di discussione e non avevano svolto attività difensiva nemmeno dopo la notificazione dell’invito a dedurre. La Procura ha chiesto l’accertamento della responsabilità amministrativa e la condanna solidale al pagamento della somma, oltre accessori, in favore del comune di Rimini.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha anzitutto dichiarato la contumacia dei convenuti, rilevata la regolare notificazione dell’atto introduttivo e del decreto di fissazione dell’udienza. Nel merito ha accolto la domanda, richiamando il proprio orientamento consolidato espresso dalla sent. n. 30/2025.

Secondo tale indirizzo, il gestore di una struttura ricettiva che omette di riversare all’ente impositore l’imposta di soggiorno incassata dal soggetto passivo produce un danno erariale di importo pari all’imposta non versata. La condotta omissiva, letta alla luce dell’art. 4 del d.lgs. n. 23/2011 e del regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione del tributo, è oggettivamente ricollegabile al danno da mancata entrata allegato e provato dalla Procura regionale.

La Corte ha poi valorizzato il profilo soggettivo. La normativa primaria e secondaria definisce in modo chiaro, senza dubbi interpretativi, gli obblighi del gestore. A ciò si aggiunge il fatto che il legale rappresentante ha presentato la dichiarazione del tributo per il trimestre considerato, con piena consapevolezza dell’obbligo di riversamento dell’importo dichiarato. Questi elementi conducono a qualificare l’omissione come dolosa.

Da tale qualificazione discende la responsabilità solidale dei convenuti, già affermata nelle precedenti pronunce della Sezione (sent. n. 30/2025 e n. 26/2024). Le spese di giustizia, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

La Corte ha pertanto accertato la responsabilità amministrativa dei convenuti e li ha condannati in solido al pagamento di 1.494,00 euro in favore del comune di Rimini, oltre rivalutazione monetaria dalla data dell’omesso riversamento alla pubblicazione della sentenza e interessi legali sulla somma rivalutata fino al soddisfo, nonché alle spese del giudizio liquidate in 64,00 euro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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