Fondo risorse decentrate non costituito: vincolo stabile anche negli esercizi successivi (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 211 del 01.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di fondo per la contrattazione decentrata, la quota vincolata del risultato di amministrazione riferita alle risorse stabili — cioè alla parte obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale — conserva il proprio vincolo di destinazione anche negli esercizi successivi a quello di mancata costituzione del fondo. Le risorse variabili, in quanto determinate con valenza annuale e finanziate di anno in anno, non sono suscettibili di trasporto e, in caso di mancato utilizzo, confluiscono nell’avanzo disponibile. Una volta costituito e certificato dall’organo di revisione, il fondo è conservato e le risorse in esso confluite, ivi comprese quelle variabili, sono vincolate alle destinazioni del CCNL. Nei comuni in dissesto finanziario, la gestione delle risorse vincolate legate alla contrattazione compete alla gestione amministrativa ordinaria, non all’OSL, quando l’obbligazione si perfeziona con la sottoscrizione del contratto decentrato intervenuta dopo il termine di competenza dell’organo straordinario.
Il Fatto
Il Sindaco di un comune siciliano ha chiesto un parere alla Sezione di controllo regionale della Corte dei conti. L’Ente, per alcune annualità, non aveva costituito il fondo risorse decentrate nell’anno di riferimento e, per altre, non aveva sottoscritto il contratto decentrato entro l’anno; nel dicembre 2021 aveva dichiarato il dissesto finanziario.
I quesiti riguardavano le conseguenze di tali omissioni in un ente dissestato: se le economie confluite nel risultato di amministrazione vincolato possano essere trasportate solo all’anno successivo o anche in quelli ulteriori; la qualificazione delle risorse trasportate; la competenza dell’Organismo straordinario di liquidazione; l’utilizzo delle somme vincolate; l’indennità di risultato per il personale non dirigente.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha anzitutto verificato l’ammissibilità della richiesta sotto il profilo soggettivo, esterno e interno, e sotto il profilo oggettivo, richiamando i requisiti di attinenza alla materia della contabilità pubblica, generalità e astrattezza, nonché il difetto di interferenza con altre funzioni della magistratura contabile. Ha escluso che la funzione consultiva possa tradursi in consulenza generale o in una forma di controllo preventivo sugli atti dell’ente.
Sul primo quesito, il Collegio ha distinto la parte stabile da quella variabile del fondo. La quota vincolata obbligatoria, legata alle risorse stabili, mantiene il vincolo di destinazione anche negli esercizi successivi; le risorse variabili, invece, non sono trasportabili e, se non utilizzate, alimentano l’avanzo disponibile. La Sezione ha però dato conto del recente intervento della Sezione delle Autonomie n. 10/2024/QMIG, che ha ricondotto il corollario della variabilità alla sola fase di costituzione del fondo: una volta costituito e certificato, il fondo va conservato.
Il secondo quesito è stato dichiarato inammissibile, perché involge valutazioni sulla costituzione del fondo rimesse all’ARAN, competente sull’interpretazione delle norme contrattuali. Il terzo, subordinato al secondo, è stato ritenuto assorbito. Il quarto è stato risolto con rinvio alla precedente deliberazione n. 51/2022/PAR.
Quanto al riparto di competenze sul rapporto finanziario derivante dalla contrattazione tardiva, la Sezione ha richiamato il criterio dell’art. 252, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, basato sui fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Poiché solo con la sottoscrizione del contratto decentrato si forma il titolo idoneo al perfezionamento dell’obbligazione, la gestione compete agli organi ordinari. Sul secondo sub quesito, ha richiamato la Sezione delle Autonomie n. 20/2024/QMIG, che consente l’impegno a valere sulle risorse vincolate mediante variazione di bilancio, anche prima dell’approvazione del consuntivo e in esercizio provvisorio, richiamando gli artt. 246, 250 e 187 del TUEL.
Il sesto quesito è stato dichiarato inammissibile in quanto riferito al caso concreto. In conclusione, la Sezione ha ribadito che l’applicazione dei principi contabili appartiene alla riserva di amministrazione dell’ente.
Nota della Redazione
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