Definizione del giudizio contabile mediante rito abbreviato e pagamento della somma concordata (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 230 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di responsabilità amministrativa si definisce con sentenza dichiarativa della sua estinzione ai sensi dell’art. 130, comma 7, c.g.c. allorché il convenuto, ammesso al rito abbreviato, abbia provveduto al pagamento, in un’unica soluzione e nel termine perentorio fissato dal giudice, della somma determinata con decreto, previo parere concorde del procuratore regionale. L’accertamento dell’avvenuto versamento non richiede necessariamente la sola quietanza dell’ente danneggiato, potendo essere desunto da un complesso di documenti, quali la copia del bonifico, la quietanza e l’attestazione del segretario comunale. La definizione agevolata comporta la condanna del convenuto al pagamento delle spese del procedimento ai sensi degli artt. 31, primo e quinto comma, e 130, ottavo comma, c.g.c., liquidate secondo la nota segretariale.
Il Fatto
La procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Calabria aveva esercitato l’azione di responsabilità amministrativa nei confronti di una pluralità di soggetti, tra cui il convenuto, per un presunto danno erariale “da omesso efficientamento” cagionato a un comune. Al convenuto, nella qualità di vicesindaco dell’ente, era contestata l’approvazione di un progetto preliminare e l’omessa custodia di un impianto, con richiesta di condanna al pagamento di una somma a titolo di dolo e, in subordine, di colpa grave. Il convenuto, costituitosi, aveva eccepito l’insussistenza del dolo e della colpa grave, l’applicabilità della c.d. “esimente politica” e la prescrizione dell’azione, chiedendo comunque, in via preliminare, l’ammissione al rito abbreviato di cui all’art. 130 c.g.c., con offerta di pagamento del 25% della somma contestata. Il procuratore regionale aveva espresso parere concorde alla definizione alternativa del giudizio, determinando la somma in misura ridotta.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha accertato la regolarità del versamento eseguito dal convenuto in favore del comune danneggiato, pari alla somma determinata nel decreto di ammissione al rito abbreviato. Pur in assenza di una quietanza formalmente richiesta, la Corte ha ritenuto comprovato l’avvenuto pagamento sulla base della documentazione versata in atti, costituita dalla quietanza rilasciata dall’ente locale, dall’attestazione del segretario comunale e dalla copia del bonifico eseguito in un’unica soluzione.
La decisione si fonda sul presupposto che la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 130 c.g.c. richiede l’integrale e tempestivo adempimento dell’obbligazione pecuniaria concordata, il cui accertamento è rimesso alla valutazione del giudice. La produzione della quietanza di incasso, lungi dal costituire un elemento indispensabile, rappresenta una delle possibili prove del pagamento, che può essere desunto da un quadro documentale complessivo e univoco.
Verificata la sussistenza dei presupposti, la Corte ha dichiarato definito il giudizio di responsabilità nei confronti del convenuto, con conseguente estinzione del procedimento. La pronuncia ha, infine, condannato il convenuto al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Erario, liquidate come da nota segretariale a margine, ai sensi degli artt. 31, primo e quinto comma, e 130, ottavo comma, c.g.c., secondo il criterio della soccombenza virtuale propria della definizione agevolata.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.