Fondo vittime reati mafiosi e usura: domande distinte e decadenza (Cass. civ. Sez. I n. 25078 del 06.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’unificazione organizzativa del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti, realizzata dall’art. 2, comma 6-sexies, d.l. n. 210 del 2011, convertito con legge n. 10 del 2011, non determina l’unificazione dei presupposti e delle procedure di accesso ai diversi benefici. Le misure per le vittime dei reati di stampo mafioso restano distinte da quelle per le vittime di estorsione e usura, con presupposti, esiti e procedimenti diversi. La direttiva 2004/80/CE non è direttamente applicabile, avendo demandato la disciplina attuativa alla legislazione nazionale, che vi ha dato attuazione con la legge n. 122 del 2016 e i decreti ministeriali del 2017, senza sopprimere la disciplina settoriale. Ne consegue che la riqualificazione della domanda è irrilevante quando la fattispecie ricade nel diverso procedimento, con l’applicazione del relativo termine decadenziale.
Il Fatto
Il ricorrente aveva presentato alla Prefettura, nel gennaio 2019, istanza di accesso al Fondo di rotazione per le vittime dei reati di tipo mafioso, istituito con la legge n. 512 del 1999. Il Comitato competente aveva rigettato l’istanza rilevando che i reati di cui il ricorrente era stato vittima — estorsione e usura — non erano aggravati ai sensi dell’art. 7 della legge n. 203 del 1991 e non rientravano quindi nella fattispecie agevolata.
Il Tribunale adito aveva accolto la domanda, ritenendo che l’Amministrazione dovesse riqualificare l’istanza e trasferirla al Comitato competente per la diversa normativa. La Corte di appello di Genova aveva invece accolto l’impugnazione delle Amministrazioni, affermando la correttezza del diniego. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte esamina congiuntamente i due motivi e li respinge. Il ricorrente censura la sentenza d’appello per non aver ritenuto la direttiva 2004/80/CE direttamente applicabile e per non aver considerato l’effetto unificante della normativa nazionale, che avrebbe reso il beneficio di carattere generale.
La Corte osserva che il ricorrente non si confronta con la ratio decidendi fondata sulla decadenza. Richiamando un orientamento consolidato (Cass. Sez. III n. 5102 del 2024), precisa che, quando la decisione si fonda su più ragioni autonome e idonee a sorreggerla, l’infondatezza delle censure rivolte a una sola di esse rende inammissibili, per difetto sopravvenuto di interesse, quelle relative alle altre.
L’art. 13, comma 3, della legge n. 44 del 1999 impone la presentazione della domanda, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla denuncia o dalla conoscenza degli elementi investigativi. L’art. 17 del d.P.R. n. 60 del 2014 fissa il termine, sempre a pena di decadenza, in centoventi giorni. La domanda era stata invece presentata solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.
La Corte esclude poi che l’unificazione del Fondo abbia eliminato la distinzione tra le due tipologie di accesso. La riqualificazione della domanda resta irrilevante, perché la fattispecie avrebbe comunque comportato l’applicazione del diverso procedimento e del relativo termine decadenziale. La direttiva 2004/80/CE ha introdotto un sistema di tutela minima, lasciando agli ordinamenti nazionali la definizione di requisiti e importi, e la sua attuazione non ha soppresso la disciplina settoriale per i reati mafiosi, estorsivi o di usura, rimasta in vigore.
Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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