Buoni postali prescritti: nessun risarcimento per omesso foglio informativo (Cass. civ. Sez. I n. 25076 del 06.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di buoni postali fruttiferi, la mancata consegna del foglio informativo analitico di cui all’art. 3 del d.m. Tesoro 19 dicembre 2000 non fonda il diritto al risarcimento in favore del sottoscrittore che lamenti di non aver potuto esercitare tempestivamente il diritto al rimborso per effetto della prescrizione ordinaria decennale. L’art. 2941, n. 8, cod. civ. prevede quale causa di sospensione della prescrizione esclusivamente il comportamento doloso del debitore di occultamento del debito, e non anche le condotte colpose che abbiano ostacolato l’esercizio tempestivo del diritto. Ne consegue che non è configurabile come fatto costitutivo di una pretesa risarcitoria, avente a oggetto il diritto non esercitato nel termine, il comportamento inadempiente del debitore ad obblighi contrattuali che abbia costituito l’ostacolo di fatto all’esercizio tempestivo del diritto.
Il Fatto
La società emittente propone ricorso per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza con cui il Tribunale di Sulmona aveva confermato la condanna di primo grado al pagamento, in favore della sottoscrittrice, di una somma a titolo di risarcimento del danno. Il pregiudizio era stato ritenuto conseguente all’inadempimento della società agli obblighi informativi in relazione all’emissione di alcuni buoni fruttiferi postali, il cui diritto al pagamento si era ormai prescritto.
La sottoscrittrice è rimasta intimata. Il giudice di merito, per quanto ancora rileva, aveva ritenuto la società inadempiente agli obblighi informativi in ordine alle modalità di escussione dell’importo dei buoni, nella specie privi della data di scadenza, non immediatamente rilevabile dal tenore letterale dei titoli, e l’aveva condannata al risarcimento, quantificato equitativamente nella misura pari all’importo dei buoni prescritti.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene il ricorso complessivamente fondato, alla luce delle considerazioni espresse nel leading case deciso da questa stessa Sezione con la sentenza n. 3686 del 18 febbraio 2026. In quel precedente è stato affermato il principio secondo cui, in materia di buoni postali fruttiferi, l’omessa consegna del foglio informativo analitico all’acquirente dei buoni non fonda il diritto al risarcimento laddove, per effetto della decorrenza della prescrizione ordinaria decennale, il sottoscrittore lamenti che la mancata conoscenza della scadenza dei titoli possa derivare dall’omessa consegna del foglio.
Tale approdo, immediatamente seguito con altre pronunce di segno conforme — Sez. I, Ordinanza n. 5578 del 12.03.2026; Sez. I, Sentenza n. 5384 del 10.03.2026; Sez. I, Ordinanza n. 4948 del 05.03.2026 — si fonda sulla considerazione che l’art. 2941, n. 8, cod. civ. prevede, quale causa di sospensione della prescrizione, esclusivamente il comportamento doloso del debitore di occultamento del debito, e non anche condotte colpose che abbiano ostacolato l’esercizio tempestivo del diritto.
Da ciò la Corte deduce che non è configurabile quale fatto costitutivo di una pretesa risarcitoria, avente come contenuto l’oggetto del diritto non esercitato nel termine di prescrizione, il comportamento inadempiente del debitore ad obblighi contrattuali che abbia costituito l’ostacolo di fatto, o l’impedimento soggettivo, all’esercizio tempestivo del diritto. La disciplina del regime giuridico concretamente applicabile ai buoni va ricercata nei decreti ministeriali istitutivi delle corrispondenti serie.
Pertanto, la mancata consegna del foglio informativo analitico da parte della società emittente, che successivamente eccepisca di non poter rimborsare i buoni per l’intervenuta prescrizione decennale ai sensi dell’art. 2946 cod. civ., non determina l’insorgere di un diritto risarcitorio in favore del sottoscrittore che lamenti l’estinzione del proprio diritto di credito al rimborso come imputabile alla mancata conoscenza della scadenza derivante dal deficit informativo.
La sentenza impugnata non si è attenuta a tali principi, avendo ritenuto rilevante la carenza di informazioni ai fini della decorrenza della prescrizione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa è decisa nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con rigetto della domanda originaria. Le spese di entrambi i gradi di merito e quelle di legittimità sono interamente compensate, tenuto conto del recente consolidamento dell’orientamento nomofilattico.
Nota della Redazione
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