Formula di gara che azzera le differenze tra offerte economiche è illegittima (C.G.A.R.S. n. 241 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di affidamento in concessione demaniale marittima rette dal criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il potere dell’Amministrazione di valorizzare in modo preponderante le componenti qualitative dell’offerta rispetto a quelle economiche non giustifica l’adozione di formule matematiche che sterilizzano le differenze tra i ribassi offerti, azzerando di fatto l’efficacia sostanziale della componente prezzo. La scelta dei criteri di attribuzione dei punteggi costituisce espressione di discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, sindacabile in giudizio nei casi di contraddittorietà, irragionevolezza e arbitrarietà dell’art. 108, comma 4, d.lgs. n. 36/2023. Ne segue che la formula che non garantisce un collegamento proporzionale tra entità del rialzo e punteggio attribuito è illegittima, anche alla luce dell’art. 37 Cod. nav., che non legittima l’appiattimento del confronto concorrenziale sul canone.
Il Fatto
Una società partecipava alla procedura aperta bandita da un’Autorità di Sistema Portuale per l’affidamento in concessione demaniale marittima decennale della gestione di aree e beni demaniali destinati a terminal passeggeri e piazzali di sosta, indetta con decreto commissariale ai sensi dell’art. 71 d.lgs. n. 36/2023 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito della gara, l’aggiudicazione era disposta in favore di altra concorrente. La ricorrente impugnava davanti al TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, gli atti di aggiudicazione e, occorrendo, la formula matematica prevista dalla lex specialis per l’attribuzione del punteggio alle offerte economiche.
Il TAR accoglieva il quarto e ultimo motivo del ricorso principale, ritenendo l’illegittimità della formula, e per l’effetto annullava i provvedimenti impugnati, disponendo la riedizione della gara quantomeno dalla fase di presentazione delle offerte economiche. L’Autorità proponeva appello avverso tali capi, deducendo l’inammissibilità del motivo per sconfinamento nel merito della scelta discrezionale e, comunque, la logicità della formula. Il TAR aveva anche accolto il ricorso incidentale, dichiarando la nullità della clausola del disciplinare che imponeva l’iscrizione nella c.d. “white list”.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa conferma la sentenza di primo grado e respinge l’appello. La Corte muove dal principio secondo cui l’Amministrazione dispone del potere di individuare i criteri di attribuzione dei punteggi, calibrandoli anche per valorizzare l’offerta tecnica rispetto a quella economica, ossia la c.d. “dequotazione” dell’offerta economica. Tale scelta resta però soggetta ai limiti del sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica.
Il principio invocato dall’appellante non ha carattere assoluto. L’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa comporta di per sé la necessità che nell’assegnazione dei punteggi sia utilizzato tutto il potenziale differenziale previsto per il prezzo, per evitare uno svuotamento di efficacia sostanziale della componente economica. Le formule che sterilizzano le differenze tra i ribassi offerti non si sottraggono a censure di contraddittorietà, irragionevolezza e arbitrarietà quando alterano il peso della componente prezzo.
Nel caso di specie, la formula contestata aveva condotto all’attribuzione di un punteggio pressoché equivalente a offerte economiche dal contenuto profondamente diverso, con un differenziale di soli 2,83 punti a fronte di una distanza molto più ampia tra i rialzi proposti. La Corte sottolinea che l’Autorità non ha dimostrato, né era oggettivamente percepibile, che la formula consentisse di non escludere il collegamento proporzionale tra entità del ribasso e punteggio attribuito, ovvero realizzasse un ragionevole criterio di progressività.
La valorizzazione conferita dall’art. 37 Cod. nav. alla proficua utilizzazione del bene demaniale non legittima l’appiattimento del confronto concorrenziale: il canone costituisce elemento essenziale della competizione. La circostanza che la formula fosse già stata utilizzata in altre procedure senza contestazioni è elemento di mero fatto, irrilevante ai fini del giudizio di legittimità. Quanto all’effetto conformativo, la censura è inammissibile per difetto di interesse, poiché il TAR non ha escluso la riedizione dell’intera gara.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.