Carta docenti: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e astreinte (TAR Campania n. 1480 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., l’azione è ammissibile quando il titolo è passato in giudicato e sia infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni. La condanna dell’Amministrazione all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente costituisce obbligazione di facere assimilabile alla condanna pecuniaria, essendo il valore economico della prestazione precisamente determinato. Ne consegue l’ammissibilità della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., parametrata agli interessi legali sul valore del beneficio e contenuta entro il limite del 10% della sorte capitale. L’eventuale carenza di fondi di bilancio non costituisce causa di impedimento all’adempimento.

Il Fatto

La ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnarle la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un valore di € 1.500,00.

Il titolo, munito di attestazione di conformità, era stato notificato all’Amministrazione il 18 ottobre 2024, con conseguente decorrenza del termine dilatorio. Il giudicato risultava attestato in atti al 24 ottobre 2025. Alla domanda principale la ricorrente ha affiancato la richiesta di nomina di un Commissario ad acta e di condanna alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha verificato la sussistenza delle condizioni per l’esercizio dell’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., che consente di conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.

Nel caso concreto la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato ed era decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, avvenuta il 18 ottobre 2024, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Non essendo stata allegata prova dell’adempimento, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni.

Quanto alla richiesta di astreinte, il Collegio ha accolto nei limiti indicati. Ha riconosciuto all’istituto una finalità sanzionatoria e compulsoria, volta a stimolare l’adempimento del debitore. Pur trattandosi di obbligazione di facere, l’emissione dei buoni elettronici è stata ritenuta pienamente assimilabile a una condanna pecuniaria, perché il valore economico della prestazione è precisamente determinato.

La penalità è stata quindi fissata in una somma pari agli interessi legali calcolati sul valore complessivo del beneficio, con decorrenza dal sessantunesimo giorno successivo alla comunicazione della sentenza e fino all’effettivo adempimento, entro il limite massimo del 10% del valore della sorte capitale.

Per l’ipotesi di persistente inadempimento è stato nominato sin d’ora il Commissario ad acta, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., individuato nel Direttore generale pro tempore della DGOSV, con facoltà di delega. Il Collegio ha ricordato che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento, dovendo l’organo straordinario attivare ogni iniziativa necessaria, incluse le variazioni di bilancio. Le spese sono state liquidate secondo soccombenza, ridotte del 50% trattandosi di ricorso seriale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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