Parità di genere e sorteggio nelle commissioni di chiamata universitaria (TAR Toscana n. 1281 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di chiamata dei professori universitari di prima e seconda fascia, disciplinate dall’art. 18 della legge n. 240/2010 e dagli ordinamenti autonomi di Ateneo, il principio della parità di genere non impone la presenza di componenti di entrambi i sessi nella commissione giudicatrice. Esso è rispettato quando la rosa dei sorteggiabili sia formata in modo paritario, con pari possibilità di accesso per professori di entrambi i sessi, restando la concreta composizione rimessa all’alea dell’estrazione. Il d.P.R. n. 487/1994 non si applica alle procedure di chiamata dei professori universitari, estranee ai concorsi per titoli ed esami finalizzati all’assunzione mediante contratto di lavoro subordinato. La commissione, chiamata a colmare un difetto di motivazione, può esplicitare e oggettivare i criteri valutativi già fissati dal bando, senza introdurne di nuovi, attraverso schemi e tabelle funzionali a dare evidenza e trasparenza al giudizio comparativo.
Il Fatto
Con sentenza n. 797 del 5 maggio 2025 il TAR Toscana aveva accolto il ricorso di un candidato avverso gli atti della procedura di chiamata indetta da un Ateneo per un posto di professore universitario di prima fascia, rilevando la carenza di motivazione analitica sulla preferenza attribuita all’altro candidato, risultato vincitore.
In esecuzione, l’Ateneo nominava una nuova commissione, composta da soli componenti di genere maschile. A fronte di un’istanza di chiarimenti ex art. 112, comma 5, c.p.a., il TAR precisava che non era necessaria la rinnovazione dei criteri di massima già fissati. All’esito della nuova valutazione, il candidato originario ricorrente risultava nuovamente perdente. Proponeva quindi ricorso per ottemperanza e, in via subordinata, per l’annullamento degli atti della procedura.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dispone preliminarmente il mutamento del rito: accanto a censure di elusione del giudicato, il ricorso introduce doglianze di illegittimità che sostanziano un ordinario giudizio di impugnazione.
Esaminando con priorità logica il motivo sulla composizione della commissione, il TAR riconosce la legittimazione del ricorrente a denunciare il vizio, trattandosi di vizio genetico e strutturale che, ove sussistente, travolgerebbe l’intera procedura. Nel merito il motivo è infondato: il Regolamento di Ateneo prevede la designazione di un solo commissario e il sorteggio degli altri due da una rosa di quattro nominativi, formata nel rispetto, ove possibile, della parità di genere. Nella specie la rosa era composta da due uomini e due donne; l’estrazione di due uomini è dipesa dal caso. Ai fini del rispetto del principio è sufficiente che in partenza sia assicurata pari possibilità a professori di entrambi i sessi.
Il TAR esclude poi la diretta applicabilità dell’art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 487/1994, che vincola alla riserva di almeno un terzo dei posti alle donne. Tale disciplina riguarda i concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni e non le procedure di chiamata dei professori, personale in regime di diritto pubblico. Decisione che si fonda sull’autonomia degli Atenei, riconosciuta dall’art. 33 Costituzione e dall’art. 6 della legge n. 168/1989, in forza della quale la selezione dei docenti è autonomamente regolata dall’art. 18 della legge n. 240/2010.
Nel merito delle censure sull’operato della commissione, il Collegio ritiene che essa non abbia modificato i criteri generali, ma li abbia esplicitati e oggettivati. La graduazione dei punteggi per l’apporto individuale e la tabella sulle riviste sono tecniche di razionalizzazione della motivazione, rientranti nella discrezionalità tecnica. La censura sull’attribuzione dei singoli punteggi è inammissibile, involgendo il merito insindacabile delle valutazioni scientifiche.
Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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