Inammissibilità del ricorso fondato su fatti accertati in senso contrario (Cass. civ. Sez. I n. 29792 del 11.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso che, sotto la formale veste della violazione o falsa applicazione di norme di diritto, presupponga logicamente un fatto che la corte di merito ha accertato in senso contrario si rivela inammissibile, perché tende a ottenere una nuova valutazione degli accertamenti di fatto, non consentita in sede di legittimità. Il valore probatorio della quietanza, quale dichiarazione di scienza del creditore assimilabile alla confessione stragiudiziale del ricevuto pagamento, può essere superato dall’opposta confessione giudiziale del debitore. Nelle obbligazioni pecuniarie l’effetto estintivo dell’obbligazione adempiuta mediante consegna di assegno bancario si realizza solo con l’effettiva riscossione della somma portata dal titolo, e grava sul debitore, ex art. 1218 cod. civ., l’onere di provare la avvenuta consegna del titolo medesimo. L’erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa inerisce tipicamente alla valutazione del giudice di merito.
Il Fatto
Il cedente ha convenuto in giudizio il cessionario davanti al Tribunale di Brescia, Sezione specializzata in materia di impresa, chiedendo in via principale l’annullamento del contratto di trasferimento delle quote di una s.r.l. e, in via subordinata, la risoluzione per inadempimento del cessionario, con retrocessione delle quote.
Il tribunale ha rigettato tutte le domande. La Corte di appello di Brescia, in parziale riforma, ha dichiarato la risoluzione del contratto per grave inadempimento del cessionario all’obbligo di pagamento del corrispettivo, disponendo il ritrasferimento della quota in favore del cedente. Avverso questa sentenza il cessionario ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
I due motivi denunciano la violazione delle regole in materia di adempimento, quietanza, confessione e riparto dell’onere della prova. Il ricorrente sostiene che la quietanza rilasciata dal cedente attesti la ricezione dell’assegno e che la dichiarazione resa in sede di interrogatorio formale, lungi dal contraddirla, la confermi; ne deduce che l’inadempimento sarebbe stato qualificato come colpevole e grave quando invece sarebbe dipeso dal comportamento non collaborativo del cedente.
Il Collegio, condividendo integralmente la proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis cod. proc. civ., rileva che entrambe le doglianze presuppongono logicamente l’avvenuta consegna dell’assegno bancario, cioè un fatto contrario a quanto accertato dalla corte distrettuale. Quest’ultima aveva ritenuto quella circostanza sfornita di adeguata dimostrazione, del cui onere era gravato il ricorrente ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., e nessuna puntuale censura è stata prospettata sotto il profilo del vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
La Corte ribadisce che l’interrogatorio formale è diretto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli all’autore e non può costituire prova di fatti a lui favorevoli, richiamando sul punto una consolidata giurisprudenza di legittimità. Il valore della quietanza può essere superato dall’opposta confessione giudiziale del debitore, e l’art. 2734 cod. civ. rimette al prudente apprezzamento del giudice la valutazione della dichiarazione complessa a fronte della contestazione della controparte.
Quanto all’effetto estintivo dell’obbligazione pecuniaria, esso si produce soltanto con l’effettiva riscossione della somma portata dall’assegno. Le censure, pertanto, si risolvono in una richiesta di riesame del merito, non consentita: il giudizio di legittimità non può essere trasformato in un ulteriore grado di merito in cui ridiscutere gli esiti istruttori.
Il ricorso è dichiarato inammissibile. Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta ex art. 380-bis, comma 1, cod. proc. civ., la Corte condanna il ricorrente ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore del controricorrente e di una ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, dandosi altresì atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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