Danni al veicolo nel risarcimento diretto: agisce il proprietario, non il conducente senza delega (Arbitro Assicurativo 451/2026)

Arbitro Assicurativo, decisione n. 451 dell’11 giugno 2026 (riunione del 14 maggio 2026) — Presidente Giovanni Stella, Relatore Francesco Alessandro Magni.

Il principio

Nella procedura di risarcimento diretto (art. 149 CAP), il conducente non proprietario del veicolo — e privo di delega del proprietario — può agire contro la propria impresa solo per il danno alla persona o ai beni di sua proprietà (art. 149, comma 2, CAP), non per i danni al veicolo, per i quali è legittimato unicamente il proprietario. La carenza di legittimazione ad agire, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado (Cass. S.U. 2951/2016), comporta il mancato accoglimento del ricorso promosso dal solo conducente per i danni al mezzo.

Il fatto

Il ricorrente riferiva di essere rimasto coinvolto in un sinistro (13 dicembre 2025): mentre manteneva regolarmente la propria corsia, un altro veicolo, tentando un sorpasso, invadeva la sua corsia urtando la parte laterale-posteriore dell’autovettura; una testimonianza oculare confermava la dinamica. Il perito dell’impresa stimava i danni in 900 euro, ma l’impresa proponeva la liquidazione di 450 euro applicando la presunzione di corresponsabilità ex art. 2054, comma 2, cod. civ.

Il ricorrente, agendo ex art. 149 CAP contro la propria impresa, chiedeva di accertare l’illegittima applicazione della presunzione di corresponsabilità e di riconoscere la responsabilità esclusiva (o prevalente) della controparte per violazione dell’art. 148 C.d.S., con il risarcimento integrale di 900 euro. L’impresa non si costituiva.

La motivazione

Il Collegio rileva che il ricorrente era il conducente, ma non il proprietario del veicolo danneggiato, e non risulta munito di delega del proprietario; la stessa proposta di liquidazione era stata inviata dall’impresa al proprietario, soggetto diverso dal ricorrente. La legittimazione ad agire spetta a chi assume di essere titolare del diritto e la sua carenza è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado (Cass. 23721/2021; Cass. S.U. 2951/2016).

Poiché i danni al veicolo sono stati subiti dal proprietario e non dal conducente, il Collegio rileva la carenza di legittimazione ad agire del ricorrente. L’art. 149 CAP conferma la conclusione: la procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo e alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente, e il danno alla persona subito dal conducente non responsabile (comma 2); il conducente non proprietario può quindi agire contro l’impresa del veicolo condotto solo per il danno alla persona o a beni propri, non per i danni al veicolo, per i quali è legittimato solo il proprietario. Il ricorso non è accolto.

Implicazioni pratiche

La decisione ribadisce un adempimento essenziale nei ricorsi R.C. Auto per danni al veicolo: la legittimazione spetta al proprietario, non al mero conducente. Anche nel risarcimento diretto, il conducente non proprietario può agire in nome proprio solo per i danni alla persona o alle cose di sua proprietà; per i danni al mezzo occorre che ad agire sia il proprietario, o che il conducente sia munito di delega o procura.

Il monito operativo — già emerso in altre pronunce sulla legittimazione — è di intestare il ricorso al titolare del diritto: verificare in polizza e nella carta di circolazione chi è proprietario, e, se il cliente è solo il conducente, munirsi di delega. Qui, a differenza di casi in cui il proprietario aveva aderito al ricorso sanando il difetto (ratifica), non risultava alcuna delega né adesione: il ricorso è caduto in rito, a prescindere dalla fondatezza nel merito (dinamica peraltro supportata da testimonianza e perizia). Un errore di legittimazione facilmente evitabile ma esiziale.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *