Rientro dell’assicurato convalescente: senza certificazione medica il malessere non attiva la garanzia viaggio (Arbitro Assicurativo 459/2026)
Arbitro Assicurativo, decisione n. 459 del 15 giugno 2026 (riunione del 21 maggio 2026) — Presidente Concetta Brescia Morra, Relatore Stefano Cherti.
Il principio
Nella garanzia “Rientro dell’assicurato convalescente” di una polizza viaggio, il fatto costitutivo del diritto all’indennizzo — l’avverarsi del rischio descritto in polizza, ossia uno stato di salute che abbia oggettivamente impedito il rientro con il mezzo previsto — deve essere provato dall’assicurato (art. 2697 cod. civ.). Quando la prestazione è subordinata all’autorizzazione della Struttura Organizzativa e il rimborso delle spese sostenute in autonomia richiede la prova di cause di forza maggiore e la certificazione medica rilasciata sul posto da struttura ospedaliera, l’assicurato che non produca alcuna documentazione medica — ma solo i giustificativi di spesa — non assolve l’onere probatorio, e il ricorso non è accolto.
Il fatto
La ricorrente, assicurata con polizza a copertura dei rischi di viaggio (stipulata il 1° aprile 2025), riferiva che un malessere patito la sera del 25 aprile 2025 — da lei descritto come “indisposizione femminile” dovuta a “cibo e ciclo mestruale” — le aveva impedito di rientrare, costringendola a rinunciare al volo del mattino successivo. Dopo aver pernottato in albergo e non essendo riuscita a contattare l’impresa, prenotava in autonomia un nuovo volo di ritorno, e chiedeva un forfait di 400 euro a titolo di compensazione delle spese.
L’impresa negava la liquidazione: la garanzia “Rientro dell’assicurato convalescente” (art. A1, punto 5, CGA) prevede l’organizzazione del rientro previa autorizzazione della Struttura Organizzativa, quando le condizioni di salute abbiano oggettivamente impedito il rientro; il rimborso delle spese sostenute in autonomia (art. A2 CGA) è ammesso solo per cause di forza maggiore documentabili e con certificazione medica in originale rilasciata sul posto da struttura ospedaliera. La ricorrente non aveva prodotto documentazione medica e aveva organizzato il volo autonomamente, contattando l’impresa solo dopo l’acquisto.
La motivazione
Il Collegio ricorda che la garanzia richiede uno stato di salute che abbia oggettivamente impedito il rientro con il mezzo previsto e, per il rimborso in autonomia, cause di forza maggiore documentabili e la certificazione medica in originale da struttura ospedaliera (artt. A1, punto 5, e A2 CGA). Ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., chi vuol far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento: la ricorrente, per dimostrare l’illegittimità del diniego, non ha prodotto alcuna documentazione medica (referto ospedaliero, certificati o esiti di accertamenti), ma solo i giustificativi delle spese per il pernottamento e il nuovo volo.
In tema di assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo della pretesa è l’avverarsi del rischio descritto in polizza: l’assicurato ha l’onere di dimostrare che si è verificato il fatto previsto, che è derivato dalle cause previste e che ha prodotto gli effetti previsti dalla polizza (Cass. 1558/2018; Cass. 31251/2023; Cass. 30656/2017). Non avendo provato lo stato di salute impeditivo del rientro, la ricorrente non ha assolto l’onere probatorio su di lei gravante: il ricorso non è accolto.
Implicazioni pratiche
La decisione è utile per il contenzioso sulle polizze viaggio e sulle garanzie di assistenza. Il punto centrale è probatorio: l’assicurato che invochi il rientro per motivi di salute deve provare non la spesa, ma l’evento — lo stato di salute che ha oggettivamente impedito il rientro — con documentazione medica. Il solo racconto del malessere e le ricevute di albergo e volo non bastano.
Sul piano operativo, due accortezze emergono dalle condizioni di polizza. Prima: contattare la Struttura Organizzativa e ottenerne l’autorizzazione ai recapiti indicati in contratto, perché l’assistenza è per sua natura gestita dall’impresa; organizzare tutto in autonomia espone al diniego, salvo cause di forza maggiore documentate. Seconda: procurarsi sul posto una certificazione medica — possibilmente da struttura ospedaliera, come richiesto per il rimborso “in autonomia” — e conservare i documenti di spesa. Per l’assistenza al viaggiatore la regola d’oro è documentare lo stato di salute nel momento in cui si verifica: senza quella prova, la garanzia non si attiva.
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