Assicurazione infortuni: la “somma assicurata” non è il tetto dell’indennizzo, ma la base di calcolo (Cass. 788/2026)
Corte di Cassazione, Sez. III civile, ordinanza n. 788 del 14 gennaio 2026 (R.G.N. 18813/2022) — Presidente Marco Rossetti, Relatore Cristiano Valle.
Il principio di diritto
Nell’assicurazione contro gli infortuni non mortali la “somma assicurata” esprime non il tetto massimo dell’obbligazione dell’assicuratore, ma solo il valore di riferimento su cui applicare la percentuale di invalidità permanente, al fine di determinare la misura dell’indennizzo. Pertanto, se il contratto preveda che la misura standard dell’indennizzo debba essere aumentata in presenza di determinate patologie e manchi un patto espresso che fissi il limite massimo dell’obbligazione dell’assicuratore, è contraria all’art. 1367 c.c. l’interpretazione della polizza con cui il giudice di merito, pur ritenendo applicabile il moltiplicatore dell’indennizzo, ne contenga il risultato entro il limite della somma assicurata.
Per la dottrina medico legale i concetti di “lesione” e “menomazione” sono tra loro in rapporto di causa ed effetto, e solo il secondo va preso in esame ai fini della valutazione dell’invalidità permanente. Pertanto la clausola inserita in un contratto di assicurazione contro gli infortuni, la quale preveda che in presenza di determinati postumi sia aumentato l’indennizzo‑base previsto dal contratto “per la lesione”, è di per sé ambigua, e va interpretata ex art. 1370 c.c. in senso sfavorevole all’assicuratore, ovvero avendo riguardo non alla lesione iniziale, ma ai postumi che ne sono derivati.
Il fatto
Uno sportivo equestre dilettante, all’epoca minorenne, cadde da cavallo nel 2015 riportando gravi traumi con esiti invalidanti. In quanto tesserato, beneficiava di una polizza contro gli infortuni che indicava una “somma assicurata” di 80.000 euro per gli infortuni non mortali, rinviava per la monetizzazione dei postumi alla tabella del d.P.C.M. 3 novembre 2010 e prevedeva (clausola n. 39) che, in caso di tetraplegia o paraplegia entro 60 giorni dall’evento, l’indennizzo fosse aumentato di venti volte.
L’assicuratore, ritenuta non operante la maggiorazione, corrispose 80.000 euro a titolo di “massimale”. Il Tribunale di Cremona condannò la compagnia a oltre un milione di euro, calcolando l’invalidità del 40% prevista per le lesioni midollari, moltiplicata per venti. La Corte d’appello di Brescia riformò, riconoscendo i soli 80.000 euro già versati, sul presupposto che la “somma assicurata” fosse il tetto massimo dell’obbligo e che la “lesione” da valutare fosse la frattura vertebrale (6%) e non i postumi neurologici.
La motivazione
In via preliminare la Corte rileva la formazione del giudicato interno sull’applicabilità dell’aumento del doppio decuplo: la clausola opera per la “tetraplegia o paraplegia” (patologia diversa dalla tetraparesi, che è perdita incompleta della motilità), ma sul punto la compagnia non ha impugnato.
Nel merito, il primo motivo (violazione dell’art. 1367 c.c.) è fondato. L’assicurazione contro gli infortuni non mortali non è assicurazione di patrimoni, ma rientra nel genus dell’assicurazione contro i danni (Cass. Sez. U. n. 5119/2002). Il “massimale” è nozione propria dell’assicurazione di patrimoni (responsabilità civile), dove rappresenta l’esposizione massima dell’assicuratore ed è elemento non essenziale; nell’assicurazione contro i danni, invece, il “valore” della cosa assicurata determina non il limite ma la misura dell’indennizzo (art. 1908 c.c.). La “somma assicurata” è quindi il valore di riferimento su cui applicare la percentuale di invalidità, non il tetto dell’obbligazione. Contenere entro la somma assicurata il risultato del moltiplicatore cancellerebbe di fatto la clausola n. 39, perché — data la forbice dal 15% al 40% prevista dalla Tabella A per le lesioni del sistema nervoso centrale — l’aumento di venti volte non potrebbe mai operare per intero.
Il secondo motivo (violazione dell’art. 1370 c.c.) è fondato. La clausola che aumenta l’indennizzo “per la lesione” è ambigua, perché nel lessico medico‑legale “lesione” e “menomazione” sono in rapporto di causa ed effetto e solo la menomazione (la disabilità) è quantificabile in punti percentuali di invalidità; ed è ambigua anche se raffrontata alla descrizione del rischio (clausola n. 37: “conseguenze dirette, esclusive e obiettivamente constatabili dell’infortunio”). Trattandosi di clausola predisposta unilateralmente e polisenso, va interpretata contro il predisponente (art. 1370 c.c.), avendo riguardo ai postumi derivati e non alla lesione iniziale (Cass. n. 10825/2020; Cass. n. 668/2016). La Corte d’appello, valutando la frattura vertebrale (6%) anziché i postumi neurologici, ha interpretato la polizza in senso sfavorevole all’assicurato.
Il terzo motivo è assorbito. In dispositivo, la Corte accoglie il primo e il secondo motivo, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, per il nuovo accertamento di fatto.
Implicazioni pratiche
Nelle polizze infortuni non vanno confusi la “somma assicurata” e il “massimale”: la prima è la base di calcolo dell’indennizzo (da moltiplicare per il grado di invalidità permanente), non un tetto insuperabile. Il limite massimo dell’obbligazione opera solo se pattuito con clausola espressa.
Le clausole che maggiorano l’indennizzo in presenza di postumi gravi vanno lette in modo da poter operare effettivamente: interpretarle così da azzerarne l’effetto viola il canone di conservazione del contratto (art. 1367 c.c.).
Ai fini dell’invalidità permanente rileva la menomazione (i postumi), non la lesione‑causa: le clausole che parlano di “lesione”, se ambigue, vanno intese a sfavore del predisponente con riguardo ai postumi che ne sono derivati.
Per assicurati e difensori: è contestabile la riduzione dell’indennizzo alla “somma assicurata” quando la polizza prevede moltiplicatori e non fissa un limite massimo espresso.
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