Frequentazioni con pregiudicati e revoca della nomina a guardia particolare giurata (TAR Sicilia n. 2288 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazioni di polizia, ai fini della valutazione della buona condotta richiesta dagli artt. 11, 43 e 138 T.U.L.P.S., rileva non solo la condotta penalmente rilevante del soggetto, ma anche il complessivo stile di vita e il contesto relazionale in cui egli si inserisce. Le frequentazioni non sporadiche con soggetti gravati da precedenti penali e di polizia costituiscono elemento rilevante e autonomamente sufficiente a fondare un giudizio prognostico negativo di inaffidabilità, in quanto idonee a determinare il rischio di uso improprio dell’arma o di indebite interferenze da parte di terzi. Il sindacato del giudice amministrativo è limitato alla verifica della non manifesta illogicità, del difetto di istruttoria e del travisamento dei fatti, non potendosi estendere a una diversa valutazione del merito.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Prefetto della provincia di Palermo con cui è stata disposta la revoca del decreto di nomina a guardia particolare giurata e della licenza di porto d’armi a tassa ridotta. Il provvedimento fonda il giudizio di inaffidabilità su una serie di frequentazioni non occasionali con soggetti controindicati, accertate nell’ambito di plurimi controlli di polizia collocati nel periodo dal 2020 al 2023.
Nel corso del procedimento il ricorrente ha contestato sia la riconducibilità a sé delle frequentazioni segnalate, sia la consapevolezza della condizione dei soggetti coinvolti, sostenendo l’assenza di incidenza concreta di tali relazioni sulla propria affidabilità. Respinta l’istanza cautelare, il ricorso è stato posto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce anzitutto la natura del provvedimento. La revoca si inserisce nell’ambito delle autorizzazioni di polizia, caratterizzate da un giudizio prognostico e preventivo rimesso all’Autorità di pubblica sicurezza e funzionale alla tutela dell’interesse primario della collettività alla sicurezza e alla prevenzione degli abusi nell’uso delle armi.
Il porto d’armi, richiamando la giurisprudenza costituzionale, non costituisce un diritto soggettivo, ma un’eccezione consentita soltanto in presenza della certezza della “perfetta e completa sicurezza” circa il buon uso delle armi. Da qui il limite del sindacato giurisdizionale, circoscritto alla verifica della non manifesta illogicità, del difetto di istruttoria e del travisamento dei fatti, senza sostituzione della valutazione discrezionale dell’Amministrazione.
Nel merito, il Collegio rileva che il provvedimento poggia su un quadro istruttorio puntuale e coerente: la ripetuta frequentazione, nel periodo 2020–2023, con soggetti gravati da precedenti per reati di non trascurabile allarme sociale, tra cui rissa, favoreggiamento personale, furto aggravato, invasione di terreni, estorsione, atti persecutori e violazioni in materia di rifiuti, oltre alla contiguità con soggetti inseriti in contesti familiari connotati da precedenti anche di natura associativa mafiosa.
Il Tribunale ribadisce che, ai fini della buona condotta, rileva il complessivo stile di vita e il contesto relazionale, dovendo l’Amministrazione verificare non già l’assenza di responsabilità penali, ma la sussistenza di una piena e completa affidabilità in ordine al corretto uso delle armi. Le frequentazioni non sporadiche con soggetti pregiudicati, pur non essendo ex se vietate dalla legge, si palesano incompatibili con lo svolgimento del ruolo di guardia particolare giurata, che si colloca nella materia della polizia di sicurezza e presenta riflessi sull’ordine e sulla sicurezza pubblica, costituendo la vigilanza privata un indiretto ausilio alle finalità di prevenzione e controllo del territorio.
Quanto alla dedotta inconsapevolezza, il Collegio la ritiene non decisiva: la pluralità dei controlli e il carattere non occasionale e “confidenziale” delle relazioni non consentono di ritenerla plausibile, deponendo piuttosto per una scelta relazionale consapevole, indicativa di un’inadeguata capacità di selezione delle frequentazioni. Del pari infondata è la censura di difetto di istruttoria e di motivazione, perché il provvedimento espone in modo chiaro gli elementi di fatto, individua i soggetti frequentati, i relativi precedenti e la reiterazione nel tempo dei rapporti, e valuta le deduzioni difensive. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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