Liste elettorali: riserva di integrazione documentale e difetto del numero minimo (TAR Marche n. 626 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento elettorale la documentazione prescritta a pena di inammissibilità deve essere completa sin dal momento della presentazione della lista. Non è consentita alcuna riserva di integrazione postuma, né un soccorso istruttorio, che resta estraneo alla sequenza procedimentale elettorale in ragione dei tempi normativamente definiti e della par condicio tra i candidati. La facoltà di integrazione di cui all’art. 33, ultimo comma, del d.P.R. n. 570/1960 opera solo per mere irregolarità relative a documenti comunque prodotti in termini. La mancata dichiarazione di accettazione della candidatura integra causa di esclusione e, se la lista è composta dal numero minimo di candidati, ne determina la ricusazione integrale per difetto del numero legale.

Il Fatto

I ricorrenti, nella qualità di candidato a sindaco e di delegato di lista, impugnavano dinanzi al TAR l’esclusione della lista, disposta dalla Sottocommissione Elettorale Circondariale con verbale n. 135 del 25 aprile 2026 e comunicata il giorno successivo. Il provvedimento si fondava sulla presentazione oltre l’orario perentorio fissato dall’art. 28, comma 8, d.P.R. n. 570/1960 e sulla ritenuta inaccoglibilità della riserva verbalizzata dal presentatore.

La lista era stata depositata alle ore 13.04, a fronte del termine delle ore 12.00, con postilla in calce alla ricevuta con cui il delegato si riservava di produrre a mezzo PEC i certificati di iscrizione nelle liste elettorali di tre candidati, la dichiarazione di accettazione di uno di essi e la copia digitale del contrassegno. I ricorrenti chiedevano l’annullamento dell’esclusione e la riammissione della lista alla consultazione indetta con decreto ministeriale del 25 febbraio 2026. Si costituiva la Prefettura per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso infondato, facendo proprie le argomentazioni della relazione istruttoria della Sottocommissione e aggiungendo proprie precisazioni. Risulta provato che il presentatore era presente presso la residenza municipale alle ore 11.50, ma che la lista è stata consegnata alle ore 13.04 con documentazione incompleta.

Anche a voler ammettere che il ritardo sia giustificabile, per fatti eccezionali non imputabili ai presentatori, resta il dato decisivo della documentazione incompleta, non colmata neppure entro l’orario di chiusura del verbale. Il Collegio richiama sul punto l’orientamento sulle eccezionali condizioni di ammissibilità della lista presentata in ritardo.

La riserva di integrazione postuma non è ammessa. La giurisprudenza consolidata esclude il soccorso istruttorio rispetto a formalità indefettibili, perché ne deriverebbe violazione della par condicio e del principio di autoresponsabilità, in un procedimento a scansioni temporali definite e a definizione tempestiva.

L’art. 33, ultimo comma, d.P.R. n. 570/1960 consente l’integrazione solo per mere irregolarità di documenti già presentati in termini, non per la mancata produzione di documenti richiesti a pena di esclusione. Il favor partecipationis non può operare in contrasto con la norma.

Nel caso concreto, il profilo del contrassegno digitale sarebbe stato superabile, essendo stato prodotto in triplice esemplare cartaceo. Insuperabile è invece la mancanza della dichiarazione di accettazione di un candidato, non sanata dal documento allegato al ricorso, privo di data e autentica. Poiché la lista è composta dal numero minimo di sette candidati e sono state prodotte solo sei accettazioni, l’esclusione di un candidato comporta la ricusazione dell’intera lista. Il Collegio rileva infine il mancato rispetto della quota di genere, pur non contestata dalla Sottocommissione. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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