Frode carosello e concorso del prestanome: limiti dell’art. 9 e correlazione accusa-sentenza (Cass. pen. Sez. III n. 6568 del 18.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati tributari, il concorso morale nel delitto di omessa dichiarazione di cui all’art. 5 d.lgs. 74/2000 esige che siano specificate le forme di estrinsecazione dell’apporto dell’extraneus, non essendo sufficiente il richiamo generico al ruolo di gestore delle cartiere ove tale qualificazione non sorregga, di per sé, l’imputazione. Il regime derogatorio dell’art. 9 d.lgs. 74/2000 presuppone la coesistenza di due distinte condotte criminose perfette, ossia l’emissione della fattura per operazioni inesistenti e la consumazione della dichiarazione fraudolenta ex art. 2 d.lgs. 74/2000. La riqualificazione del fatto contestato ex art. 2 nella differente ipotesi omissiva di cui all’art. 5 integra violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza, quando la difesa non abbia avuto modo di interloquire sul diverso titolo. In materia di frode carosello, il concorso nel reato di cui all’art. 2 è configurabile anche in capo a chi, estraneo alla compagine sociale, abbia partecipato a creare il meccanismo fraudolento, non ostando la natura istantanea del delitto.
Il Fatto
Il Tribunale aveva ritenuto il ricorrente responsabile di una pluralità di reati tributari, nell’ambito di una frode carosello realizzata mediante l’interposizione di nove imprese cartiere. La condanna riguardava il concorso nella dichiarazione fraudolenta mediante fatture soggettivamente inesistenti, l’emissione di fatture per operazioni inesistenti e una serie di omesse dichiarazioni IVA riferibili alle cartiere. La Corte d’appello, in parziale riforma, aveva riqualificato alcuni capi ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 74/2000 e rideterminato la pena, confermando nel resto.
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, tra l’altro, l’inutilizzabilità delle deposizioni dei titolari delle cartiere per violazione dell’art. 63 cod. proc. pen., l’indefinitezza dell’apporto morale, l’erronea riqualificazione dei fatti e l’operatività dell’art. 9 d.lgs. 74/2000.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il tema delle dichiarazioni rese dai titolari delle cartiere. La Corte d’appello le aveva ritenute inutilizzabili erga omnes perché assunte in violazione dell’art. 63 cod. proc. pen., trattandosi di soggetti indagabili sin dall’origine. Ha poi verificato se, espunte tali deposizioni, il compendio probatorio conservasse validità.
Per una delle cartiere, la Corte ritiene che le accuse dell’imputato in procedimento connesso trovino riscontro nelle ammissioni del ricorrente e nel sequestro di una carta di credito, su cui veniva corrisposto un compenso mensile. Per l’altra, invece, mancano riscontri estrinseci: l’inutilizzabilità della deposizione lascia le accuse prive di verifiche e determina una frattura decisiva nel processo inferenziale. Su tali capi la sentenza va annullata con rinvio.
Quanto al ruolo del ricorrente, la Corte richiama il consolidato indirizzo in materia di amministratore di fatto, fondato sul criterio dell’effettività, e i principi affermati per chi svolge attività imprenditoriale avvalendosi di prestanome. Il ruolo di imprenditore occulto, però, non viene più valorizzato nella sentenza impugnata, che ha confermato la condanna per i delitti di omessa dichiarazione attribuendo al ricorrente il ruolo di concorrente morale. La Corte ritiene tuttavia ultroneo tale sforzo argomentativo, risultando il ruolo di gestore delle cartiere sufficiente a sorreggere la decisione: il ricorso, su tali capi, è rigettato.
Venendo ai capi relativi all’utilizzazione delle fatture, la Corte recepisce l’orientamento secondo cui il concorso nel reato di cui all’art. 2 d.lgs. 74/2000 è configurabile anche in capo a chi, estraneo alla società, abbia partecipato a creare il meccanismo fraudolento, non ostando la natura istantanea del reato. Il contributo del ricorrente, mediante la fattura emessa da una cartiera sotto il suo controllo, risulta essenziale: il ricorso è rigettato limitatamente a tale capo.
Infine, accertato che le dichiarazioni erano state inoltrate oltre il termine, non era più configurabile il delitto di cui all’art. 2 d.lgs. 74/2000. La Corte ribadisce che il regime dell’art. 9 d.lgs. 74/2000 presuppone la coesistenza di due condotte perfette. La Corte territoriale ha invece configurato il delitto di omessa dichiarazione: poiché l’art. 2 e l’art. 5 delineano modelli tipici differenti, commissivo l’uno e omissivo proprio l’altro, e poiché l’argomento difensivo non investiva il contributo poi ritenuto, si configura la violazione del principio di correlazione. I capi sono annullati senza rinvio con trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
Nota della Redazione
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