Errore di fatto art. 625-bis c.p.p. e censure valutative escluse (Cass. pen. Sez. 5 n. 11791 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto che legittima il ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in una svista o equivoco percettivo che incide sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo. Ne sono estranei gli errori di valutazione e di giudizio derivanti da una non corretta interpretazione degli atti processuali, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all’inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali o processuali. L’omesso esame di un motivo di ricorso è inquadrabile nell’errore di fatto solo quando dipenda da una svista materiale che abbia causato l’erronea supposizione dell’inesistenza della censura, la cui presenza sia obiettivamente rilevabile con immediatezza; deve altresì sussistere un rapporto di derivazione causale necessaria tra la mancata lettura e una decisione che sarebbe stata incontrovertibilmente diversa. Qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia contenuto valutativo, è configurabile un errore di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio.

Il Fatto

La Prima Sezione della Corte di cassazione, con sentenza del 7 marzo 2025, aveva annullato una decisione della Corte d’appello di Catania limitatamente alla verifica della condizione di procedibilità per il delitto di cui all’art. 393 cod. pen., rigettando nel resto i ricorsi di tre imputati. Avverso tale pronuncia di legittimità, i tre ricorrenti hanno proposto distinti ricorsi straordinari per errore di fatto ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen.

Le censure hanno riguardato due punti: la dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni per mancanza fisica di motivazione dei decreti autorizzativi e di proroga, e il diniego delle attenuanti generiche. In entrambi i casi, i ricorrenti hanno sostenuto che la Prima Sezione fosse incorsa in una svista percettiva, reputando generiche censure che erano state, al contrario, specificamente formulate.

La Motivazione della Corte

La Quinta Sezione ha esaminato l’istituto del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., richiamando i propri consolidati approdi ermeneutici. Il rimedio, per la sua natura non ordinaria e derogatoria del giudicato, non è estensibile oltre i casi in esso considerati, in ossequio al divieto dell’art. 14 disp. prel. cod. civ. L’errore materiale consiste nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; l’errore di fatto in una svista o equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità. Ne restano esclusi gli errori di valutazione e di giudizio, da assimilare agli errori di diritto (si vedano Sez. U. n. 16103 del 2002, Basile; Sez. U. n. 18651 del 2015, Moroni; Sez. 4, n. 3367 del 2016, Troise).

In tema di omesso esame di un motivo, la Corte ha precisato che la lacuna motivazionale è riconducibile all’errore di fatto solo quando discenda da una disattenzione di ordine meramente percettivo. È onere del ricorrente dimostrare che la doglianza non riprodotta sia decisiva e che l’omissione dipenda da un errore di percezione. L’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. non consente di ritenere che ogni argomento non riprodotto in sentenza sia stato ignorato piuttosto che implicitamente disatteso.

Applicando tali principi, la Corte ha escluso la sussistenza di un errore di fatto in relazione al primo motivo. Dalla sentenza impugnata emerge che la Prima Sezione aveva dato atto della censura sulle intercettazioni, rigettandola nel merito: aveva ritenuto i decreti adeguatamente motivati per relationem, richiamando i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità (tra cui Sez. 5, n. 36913 del 2017 e Sez. 5, n. 34238 del 2024, Foti). L’inciso sulla genericità della censura era meramente additivo e conclusivo, volto a sancire la reiterazione di una contestazione già disattesa dai giudici di merito. Una volta reputata infondata l’eccezione di nullità, perde consistenza la questione della decisività degli esiti probatori, non dovendosi effettuare alcuna prova di resistenza.

Anche in relazione al secondo motivo, relativo alle attenuanti generiche, la Corte ha escluso ogni profilo di svista percettiva. La Prima Sezione aveva linearmente interpretato la doglianza come diretta a contestare il profilo di gravità della condotta valorizzato dalla corte territoriale, ritenendo pretensiva l’aspirazione al beneficio in assenza di indicatori positivi. I ricorrenti, pur qualificando nominalmente il vizio come percettivo, avevano in realtà contestato la valutazione dei presupposti giuridici dell’istituto, ammettendo implicitamente la natura sostanzialmente valutativa dell’esame richiesto. Tali rilievi, involgendo aspetti valutativi e non già sviste su circostanze oggettive, sono inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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