Rinnovazione della prova dichiarativa e standard civilistico nel giudizio di appello (Cass. pen. Sez. II n. 28596 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello avverso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, quando il pubblico ministero e l’imputato non abbiano impugnato o abbiano rinunciato, la decisione penale diviene intangibile e il giudice, investito dell’impugnazione della parte civile ex art. 576 cod. proc. pen., è chiamato a pronunciarsi sul solo riconoscimento del fatto come illecito civile, applicando lo standard della probabilità prevalente e del “più probabile che non” e non quello dell'”al di là di ogni ragionevole dubbio”. Il giudice di appello che riformi, anche ai soli fini civili, la sentenza assolutoria è tenuto alla rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa ritenuta decisiva solo quando la condanna si basi su una diversa valutazione della stessa rispetto al primo grado, e non quando la statuizione si fondi sul medesimo materiale probatorio e su una differente valutazione logica e complessiva, rimasta inalterata la dimensione dimostrativa della fonte.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano, in riforma della pronuncia assolutoria del Tribunale, ha dichiarato due imputati responsabili ai soli fini civili del reato di cui all’art. 642, secondo comma, cod. pen., condannandoli al risarcimento del danno in favore della parte civile, da liquidarsi in separato giudizio. La vicenda riguarda la denuncia di un sinistro stradale prospettato alla compagnia assicuratrice con modalità diverse da quelle emerse dall’istruttoria.
Avverso la sentenza di appello gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale e i vizi di motivazione, di travisamento della prova documentale e di violazione del criterio della probabilità prevalente.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara entrambi i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo osserva che la riforma della pronuncia assolutoria non si è fondata sul diverso apprezzamento di una fonte dichiarativa, bensì su una differente valutazione logica e complessiva della medesima piattaforma probatoria già utilizzata dal giudice di primo grado. Dal confronto delle due pronunce emerge che il giudice di appello non ha espresso alcun diverso giudizio di attendibilità o di contenuto della deposizione, rispetto a quello del Tribunale: il primo giudice, lungi dall’escluderne la credibilità, aveva solo affermato che da quel portato dichiarativo non era individuabile con certezza la data di collocazione del veicolo presso l’officina.
Sul secondo motivo la Corte ribadisce l’insegnamento secondo cui, nel giudizio di appello conseguente all’impugnazione della parte civile, oggetto dell’indagine non è più il reato ma la responsabilità civile, con applicazione dello standard della probabilità prevalente. Secondo tale criterio il giudice deve dapprima eliminare le ipotesi meno probabili, poi analizzare le rimanenti e infine scegliere quella che abbia ricevuto il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto, assumendo così la veste di probabilità prevalente.
La Corte precisa che l’obbligo di motivazione rafforzata evocato dal ricorrente è riferibile esclusivamente al giudizio penale, rimasto intatto nell’esito assolutorio ormai coperto dal giudicato. Il Collegio di merito ha invece assolto al proprio onere dimostrativo circa la sussistenza di una responsabilità aquiliana, compiendo un esame effettivo, analitico e completo del compendio probatorio e valutando sinergicamente gli elementi dichiarativi e documentali, alcuni dei quali trascurati dal primo giudice.
Quanto al dedotto travisamento probatorio del certificato medico, la Corte lo ritiene deduzione generica, per non avere il ricorrente indicato le ragioni per cui il dato asseritamente mal valutato inficerebbe in modo decisivo la tenuta logica della motivazione. La prospettata illogicità per contraddittorio apprezzamento dei testimoni oculari è frutto di una lettura non conforme alle deposizioni, che avevano riferito di un urto tra un ciclomotore e una vettura non meglio identificata, senza riferimento al veicolo poi risultato ricoverato presso un’officina. Corretta è infine la declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale per difetto di interesse degli assolti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 642 c.p. – Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona
- Art. 576 c.p.p. – Impugnazione della parte civile e del querelante