Ricettazione: assorbimento del reato satellite e rideterminazione della pena (Cass. pen. Sez. II n. 6971 del 19.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricettazione, quando le conversazioni intercettate poste a fondamento di un capo di imputazione siano temporalmente prossime alla perquisizione che ha accertato il reato descritto in un distinto capo, e non emergano elementi che riferiscano quelle conversazioni a dispositivi diversi da quelli già in possesso dell’imputato e rinvenuti in sede di perquisizione, il primo reato deve ritenersi assorbito nel secondo. Diversamente opinando si infliggerebbe due volte la condanna per la stessa condotta. L’identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, in tutti i suoi elementi costitutivi e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona. Non viola il divieto di reformatio in peius ex art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell’impugnazione che, mutando la struttura del reato continuato, apporta per uno dei fatti unificati dall’identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, decidendo con le forme del rito abbreviato, confermava la responsabilità del ricorrente per la ricettazione di una serie di apparati elettronici, accertata in seguito a perquisizione personale e domiciliare del 28 dicembre 2016, nonché per la ricettazione descritta in altro capo, relativa alla ricezione di tablet e cellulari di provenienza illecita, ritenuta provata sulla base di conversazioni telefoniche registrate il 26 e 27 dicembre 2016.
Il difensore proponeva ricorso per cassazione deducendo, con un primo motivo, la violazione dell’art. 649 cod. pen. e il vizio di motivazione per il mancato assorbimento del reato descritto nel capo satellite in quello descritto nel capo principale, e, con un secondo motivo, la violazione dell’art. 597 cod. proc. pen. per la ritenuta reformatio in peius del trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene fondato il primo motivo. Il collegio osserva che la condotta descritta nel capo satellite concerne la ricezione di settantanove cellulari e di diversi tablet di provenienza illecita, provata mediante le conversazioni nelle quali il ricorrente si informava sulle tecniche di settaggio dei dispositivi ricevuti. Le perquisizioni venivano eseguite appena un giorno dopo la registrazione di quelle conversazioni.
Data la prossimità temporale, secondo la Corte non vi sono prove che gli interlocutori abbiano fatto riferimento a dispositivi diversi da quelli già in possesso del ricorrente e rinvenuti nella perquisizione domiciliare. Tale carenza impone di ritenere la ricettazione satellite assorbita in quella principale. Il collegio ribadisce che l’identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona, richiamando sul punto Sez. U n. 34655 del 28.06.2005.
Il secondo motivo è invece infondato. La Corte ribadisce che non viola il divieto di reformatio in peius il giudice dell’impugnazione che, mutando la struttura del reato continuato, apporta per uno dei fatti unificati dall’identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore, richiamando Sez. U n. 16208 del 27.03.2014.
Nel caso concreto, la Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza della continuazione interna tra le condotte descritte nel capo principale. Non si tratta però di un riconoscimento tardivo e illegittimo di una pluralità di condotte non considerata dal giudice di primo grado: deve ritenersi che il tribunale, effettuando l’aumento per la continuazione, abbia valutato la sussistenza di più condotte, pur non specificandolo espressamente. La struttura del capo di imputazione descrive con chiarezza due distinte condotte di ricettazione, una relativa agli oggetti rinvenuti nella perquisizione personale e l’altra a quelli rinvenuti nella perquisizione domiciliare, separate dalla scelta lessicale del pubblico ministero.
Tenuto conto dell’assorbimento, la sentenza è annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio: la pena è rideterminata eliminando l’aumento per la continuazione relativo al capo satellite, pari a mesi sei di reclusione ed euro cento di multa, e fissata in anni due, mesi sei di reclusione ed euro 633,33 di multa, al netto della riduzione per il rito. Il ricorso è rigettato nel resto.
Nota della Redazione
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