Frode carosello e operazioni inesistenti: onere della prova e deducibilità dei costi (Cass. civ. Sez. V n. 7956 del 25.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, anche inserite in una frode carosello, l’Amministrazione finanziaria che contesti la fatturazione ha l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, l’oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta. La prova della consapevolezza non richiede la dimostrazione della partecipazione all’accordo criminoso, bastando indizi oggettivi e specifici idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto. Incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito con la massima diligenza esigibile, non assumendo rilievo né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né l’assenza di benefici dalla rivendita. Quanto alla deducibilità dei costi riconducibili a fatti qualificabili come reato, l’art. 14, comma 4 bis, l. n. 537 del 1993, nel testo anteriore alla novella del 2012, non richiede l’instaurazione di un giudizio penale né la sua definizione, restando irrilevante l’archiviazione per intervenuta prescrizione.
Il Fatto
Una società esercente commercio all’ingrosso di prodotti non alimentari impugna per cassazione, con otto motivi, la sentenza della Commissione tributaria regionale che, in riforma della decisione di primo grado, aveva ritenuto legittimo l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate per Iva, Irpeg e Irap relativi agli anni 2003 e 2004.
L’accertamento muove dalla contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti in relazione a compravendite di telefoni cellulari, ritenute inserite in una frode carosello. La contribuente deduce l’omesso esame di fatti decisivi, l’omessa valutazione di prove, la motivazione apparente e la violazione dei criteri di riparto dell’onere probatorio, oltre alla indebita indeducibilità dei costi nonostante l’estinzione del reato per prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama il consolidato orientamento in materia di operazioni soggettivamente inesistenti, formatosi in coerenza con la giurisprudenza della Corte di Giustizia, secondo cui l’Amministrazione deve provare, anche per indizi, la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario. Tale prova non esige la dimostrazione della partecipazione all’accordo criminoso, ma richiede elementi oggettivi e specifici ulteriori rispetto alla sola fittizietà del fornitore.
Il contribuente è gravato della prova contraria: deve dimostrare di aver agito senza consapevolezza e con la massima diligenza esigibile da un operatore accorto. A tal fine non rilevano né la regolarità della contabilità e della documentazione fiscale, né il regolare pagamento delle imposte, né l’assenza di benefici dalla rivendita.
Nel caso concreto la CTR ha valorizzato una pluralità di elementi — la sussistenza della frode a monte e a valle, la coincidenza soggettiva degli amministratori, la messa in liquidazione dopo l’avvio della verifica, la carenza di prova sull’utilizzazione del deposito — pervenendo a una valutazione complessiva del quadro probatorio. La Corte esclude la motivazione apparente e qualifica le censure come rivolte alla sufficienza della motivazione e alla valutazione delle prove, non più consentite alla luce dell’art. 360 n. 5 c.p.c. ratione temporis applicabile.
Quanto all’omesso esame, le Sezioni Unite n. 8053 del 2014 chiariscono che il vizio concerne un fatto storico decisivo, non i singoli elementi istruttori: l’omessa valutazione di questi ultimi non integra di per sé il vizio se il fatto rilevante è stato comunque considerato.
Sul settimo motivo, relativo all’art. 14, comma 4 bis, l. n. 537 del 1993, la Corte osserva che la deducibilità dei costi era subordinata all’assenza dei presupposti dell’illecito penale e che l’archiviazione per prescrizione non esclude la riconducibilità del fatto a reato. Sull’ottavo motivo, la CTR aveva esplicitamente statuito anche sul profilo delle rimanenze finali, ritenendolo assorbito. Il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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