Raddoppio termini accertamento e IRAP non penalmente rilevante (Cass. civ. Sez. V n. 14493 del 30.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di raddoppio dei termini della potestà accertativa di cui all’art. 43 d.P.R. n. 600/1973, la relativa previsione è stata abrogata dalla l. n. 208/2015, con effetto dall’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2016. Per gli avvisi di accertamento relativi a periodi d’imposta precedenti, non ancora notificati alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 128/2015 (2 settembre 2015), si applica la disciplina dell’art. 1, comma 132, l. n. 208/2015: il termine resta raddoppiato ma va ragguagliato alla data di comunicazione della notitia criminis, con la conseguenza che, ove questa non intervenga nei termini ordinari, il raddoppio non opera. Per gli avvisi già notificati al 2 settembre 2015 si applica invece la disciplina dell’art. 2 d.lgs. n. 128/2015, con raddoppio indipendente dalla formale denuncia penale. La nullità della notificazione dell’avviso di accertamento è sanata, per raggiungimento dello scopo, ai sensi degli artt. 156 e 160 cod. proc. civ., in forza del rinvio dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973. Il raddoppio dei termini non si applica all’IRAP, tributo privo di rilevanza penale.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate accertava a carico del contribuente un maggior reddito derivante dal disconoscimento di costi ritenuti non inerenti all’attività professionale: spese per l’acquisto di opere letterarie e un importo corrisposto a titolo di risarcimento nell’ambito di una definizione stragiudiziale. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso per un vizio di notifica dell’atto impositivo. La Commissione tributaria regionale, in sede di appello, riformava la decisione, ritenendo la notifica sanata e la pretesa impositiva non decaduta, e confermava nel merito la legittimità dell’avviso.
Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi. Esperiva altresì ricorso per revocazione dinanzi alla stessa CTR, respinto con separata sentenza, poi impugnata con un secondo ricorso in cassazione. I due procedimenti venivano riuniti.
La Motivazione della Corte
La Corte dispone anzitutto la riunione dei procedimenti in applicazione analogica dell’art. 335 cod. proc. civ., atteso che il primo ricorso ha ad oggetto il gravame avverso la stessa sentenza di cui è stata chiesta la revocazione.
Sul ricorso contro la sentenza che ha rigettato la revocazione, la Corte lo dichiara inammissibile. Una volta che il giudice abbia ravvisato l’inammissibilità della domanda, spogliandosi della potestas iudicandi, le ulteriori argomentazioni di merito sono prive di effetti giuridici: la parte è tenuta a censurare solo la dichiarazione di inammissibilità, vera ratio decidendi. Nessuno dei due motivi investe tale ragione, sicché il ricorso è inammissibile.
Quanto al ricorso principale, il primo motivo concerne il raddoppio dei termini e la rilevanza della denuncia penale. L’avviso, riferito all’anno 2008, è stato notificato il 2 gennaio 2014, dunque prima del 2 settembre 2015. La Corte ricostruisce il quadro normativo: fino al d.lgs. n. 128/2015 il raddoppio dipendeva dai soli presupposti oggettivi dell’obbligo di denuncia ex art. 331 cod. proc. pen., secondo il dictum della Corte cost. n. 247 del 2011. La l. n. 208/2015 ha abolito il raddoppio per il futuro, dettando una disciplina transitoria che fa salvi gli avvisi già notificati e, per quelli non ancora notificati, àncora il raddoppio alla comunicazione della notitia criminis.
Nella specie la notifica anteriore al 2 settembre 2015 rende irrilevante la data della denuncia penale: il motivo è infondato. La Corte enuncia il principio di diritto sulla doppia disciplina transitoria.
La Corte esamina poi i motivi sulla sanatoria della notifica, sull’omesso esame e sulla inerenza dei costi, giudicandoli infondati o inammissibili: l’accertamento in fatto del giudice di merito non è censurabile e la prova dell’inerenza spetta al contribuente. Accoglie invece il sesto motivo: per l’IRAP, tributo non penalmente rilevante, il raddoppio dei termini non opera. Ne segue la cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia per il motivo accolto.
Nota della Redazione
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