Rigetto dell’interpello disapplicativo: onere probatorio e sequestro penale (Cass. civ. Sez. V n. 13202 del 14.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il rigetto dell’istanza di disapplicazione della disciplina sulle società non operative è atto impugnabile, ancorché non elencato dall’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, perché porta a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria individuata, rispetto alla quale sussiste un interesse attuale alla tutela giurisdizionale. L’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 156 del 2015, che sottrae all’impugnazione le risposte alle istanze di interpello, non ha valenza interpretativa né efficacia retroattiva e non si applica ai giudizi instaurati prima dell’1 gennaio 2016. Ai fini della disapplicazione, l’art. 30, comma 4-bis, della l. n. 724 del 1994 richiede una situazione oggettiva, non dipendente da scelta consapevole dell’imprenditore, che abbia reso impossibile il raggiungimento dei ricavi minimi: il sequestro preventivo del compendio immobiliare integra un evento obiettivo e non voluto, idoneo a superare la presunzione legale relativa di non operatività.

Il Fatto

Una società operante nella gestione di alberghi e strutture turistiche indirizzò all’Amministrazione finanziaria, per l’anno d’imposta 2008, istanza di disapplicazione della disciplina sulle società non operative. A fondamento rappresentò che nel 2008 il complesso immobiliare, bene strumentale necessario all’esercizio dell’attività, era stato sottoposto a sequestro penale, con dissequestro intervenuto solo nel 2013.

L’istanza fu rigettata dall’ufficio per assenza dei presupposti giustificativi. La società impugnò il diniego: la Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso e la Commissione tributaria regionale, in appello, confermò la decisione, richiamando la motivazione di primo grado e rilevando che l’Amministrazione aveva ripetuto le difese già disattese. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo l’ufficio ha sostenuto l’inammissibilità del ricorso introduttivo, perché il provvedimento di rigetto dell’interpello non sarebbe impugnabile alla luce dell’art. 6 del d.lgs. n. 156 del 2015. La Corte ha respinto la censura: la disciplina invocata opera dall’1 gennaio 2016 e la giurisprudenza di legittimità ne ha escluso la portata interpretativa o di innovazione retroattiva, sì che essa non dispone che per l’avvenire.

Nel caso concreto l’istanza e il ricorso introduttivo risultano anteriori a tale data, sicché la norma non trova applicazione. La Corte ha inoltre ribadito che la risposta negativa all’interpello disapplicativo è atto impugnabile anche se non rientra tra quelli elencati dall’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992: l’ente impositore porta a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria definita e questi, già al momento della ricezione, è portatore di un interesse, ex art. 100 cod. proc. civ., a chiarire la propria posizione con pronuncia stabile.

Il secondo motivo è stato assorbito, quanto all’inammissibilità del ricorso, dal rigetto del primo. Le censure relative al mancato esame delle doglianze e all’apparenza della motivazione sono state trattate unitariamente e giudicate infondate. La Corte ha ricordato che la motivazione è apparente quando non consente alcun controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost.

La motivazione per relationem è invece legittima quando il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprime sia pure sinteticamente le ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione. Nel caso di specie il rinvio operato dal giudice regionale manifesta una consapevole adesione al procedimento logico del primo grado, mentre l’appello dell’ufficio si era risolto in mera ripetizione di difese già vagliate.

Quanto al terzo motivo, la Corte ha chiarito che in materia di società di comodo l’art. 30 della l. n. 724 del 1994 prevede una presunzione legale relativa e che il comma 4-bis consente la disapplicazione in presenza di situazioni oggettive che abbiano reso impossibile raggiungere i ricavi minimi. Il mancato raggiungimento del risultato rientra in un concetto di impossibilità oggettiva, che supera la presunzione di uso improprio dello strumento societario. Il sequestro del compendio immobiliare, senza il quale la società non poteva operare né percepire redditi, costituisce evento obiettivo e non voluto, non imputabile alla società, non potendosi riconoscere sovrapponibilità soggettiva tra alienante e acquirente. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dell’Agenzia delle entrate alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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