Nel rinvio ex art. 622 c.p.p. il giudice civile applica il criterio (Cass. civ. Sez. III n. 7955 del 25.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. si determina una piena translatio del giudizio sulla domanda civile, sicché il giudice civile applica le regole processuali e probatorie proprie del processo civile. Ne consegue che, in tema di nesso eziologico tra condotta ed evento di danno, trova applicazione il criterio causale del più probabile che non e non quello penalistico dell’alto grado di probabilità logica, anche a prescindere dalle contrarie indicazioni eventualmente contenute nella sentenza penale di rinvio. Il giudice civile è pertanto pienamente autonomo nell’accertamento dei fatti e nella ricostruzione degli eventi. La presunzione di corresponsabilità ex art. 2054, secondo comma, cod. civ. opera anche quando non sia accertabile il comportamento specifico che ha causato il danno, ed è superabile solo con la duplice prova, a carico del danneggiato, che il sinistro è dipeso dal solo comportamento colposo dell’altra parte e che egli ha fatto tutto il possibile per evitarlo. Il danno da perdita di chance deve essere provato nei suoi elementi costitutivi, non bastando allegazioni generiche.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto, in sede penale, l’annullamento della pronuncia di assoluzione del conducente antagonista e della relativa compagnia assicuratrice dal reato di lesioni colpose. Riassunto il processo ai sensi dell’art. 622 c.p.p., chiedeva alla Corte d’Appello il risarcimento del danno in sede civile.
La Corte territoriale, svolgendo un autonomo accertamento, attribuiva il sinistro per il 70% alla responsabilità del conducente antagonista, per non aver dato la precedenza, e per il 30% al fatto colposo del danneggiato, sopraggiunto a velocità elevata. Riteneva che le somme già versate dalla compagnia esaurissero il dovuto e rigettava la domanda di ulteriore risarcimento. Il danneggiato proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi — incentrati sulla violazione dell’art. 622 c.p.p., sull’applicazione del criterio civilistico del più probabile che non e sulla presunzione ex art. 2054, secondo comma, cod. civ. — sono trattati congiuntamente e dichiarati infondati.
La Corte richiama la giurisprudenza consolidata: nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. si realizza la piena translatio sulla domanda civile, con applicazione delle regole processuali e probatorie proprie del rito civile. Vengono citate Cass. n. 15859 del 2019 e Cass. n. 16916 del 2019, secondo cui il giudice civile adotta, in tema di nesso eziologico, il criterio del più probabile che non, anche a prescindere dalle contrarie indicazioni della sentenza penale di rinvio.
Ne deriva la legittimità della piena autonomia di accertamento del giudice civile e la possibilità di una ricostruzione degli eventi autonoma e diversa. La pretesa violazione dell’art. 2054, secondo comma, cod. civ. è parimenti priva di fondamento: la presunzione di corresponsabilità ricorre anche quando non sia accertabile il comportamento specifico che ha causato il danno, e può essere superata solo dalla duplice prova, a carico del danneggiato, del solo comportamento colposo dell’altra parte e dell’aver fatto tutto il possibile per evitare l’evento (Cass. n. 26523 del 2007; Cass. n. 15736 del 2022).
Anche il motivo sulla asserita omissione di pronuncia è infondato: il dispositivo accerta la corresponsabilità e il rigetto riguarda solo la condanna risarcitoria, non pronunciata a fronte di versamenti già satisfattivi. Quanto al danno da perdita di chance, la Corte conferma che la posta va provata nei suoi elementi costitutivi e che l’apprezzamento del merito, adeguatamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità. La compensazione delle spese è infine ritenuta giustificata dal contegno processuale della parte, che aveva insistito nella causa non accontentandosi degli importi ricevuti. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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