Conto giudiziale escluso per beni in uso con mero debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 113 del 09.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di resa del conto giudiziale, anche nell’ambito degli enti locali ai cui dipendenti si applica il d.P.R. n. 254 del 2002, presuppone l’identificazione soggettiva ed oggettiva di un effettivo debito di custodia in capo al consegnatario. Elemento discriminante tra il consegnatario per debito di custodia, qualificabile agente contabile, e il consegnatario per debito di vigilanza, qualificabile agente amministrativo, è la gestione tipicamente di “cassa” o “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali e conseguente obbligo restitutorio dei beni o delle materie in deposito. I beni mobili eterogenei, anche a carattere durevole, assegnati in uso alle diverse articolazioni dell’ente e riconducibili allo stato patrimoniale, sono assoggettati a mero debito di vigilanza e restano esclusi dall’obbligo di resa del conto. Ne discende l’improcedibilità del giudizio di conto e la restituzione degli atti all’amministrazione.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal giudizio di conto iscritto al n. 24274 del registro di Segreteria, promosso nei confronti di un dipendente comunale qualificato consegnatario di beni mobili di pertinenza dell’ente, con riferimento all’esercizio finanziario 2021. Il conto giudiziale era stato presentato dal dipendente in relazione al presunto debito di custodia sui beni assegnati.
Nella relazione istruttoria il magistrato ha dubitato della qualificazione del dipendente come consegnatario per debito di custodia, ravvisando invece un debito di vigilanza. La Procura regionale ha depositato le proprie conclusioni chiedendo la declaratoria di improcedibilità e la restituzione degli atti all’amministrazione comunale. All’udienza il relatore ha esposto il contenuto della relazione di deferimento e il pubblico ministero ha concordato con la richiesta di improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla constatazione che la gestione oggetto del conto non riguarda beni mobili o materie per i quali il consegnatario abbia un vero e proprio debito di custodia. Si tratta invece di un conto meramente riepilogativo e ricognitivo, riferito a beni eterogenei di natura diversa, anche a carattere durevole, in uso presso le articolazioni del Comune e riconducibili allo stato patrimoniale dell’ente.
La Corte individua lo spartiacque tra le due figure nella natura della gestione affidata. Il consegnatario per debito di custodia, qualificabile agente contabile, è tenuto alla resa del conto; il consegnatario per debito di vigilanza, qualificabile agente amministrativo, non lo è. L’elemento tassativo è costituito esclusivamente dalla gestione tipicamente di “cassa” o “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali, i cui movimenti in carico e scarico determinano un incremento o un decremento degli oggetti ricevuti in consegna e configurano un obbligo restitutorio.
Da tale presupposto discende che l’obbligo di resa del conto non può prescindere dall’identificazione di un effettivo debito di custodia, che investe soltanto il consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito o magazzino, ubicato in locali previamente identificati dall’ente e alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative. La diversa posizione del consegnatario per debito di vigilanza si configura in capo ai singoli dipendenti in servizio presso ciascuna articolazione funzionale, gravati della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso ai fruitori e della gestione delle scorte operative assegnate all’ufficio.
Il Collegio aderisce alla consolidata giurisprudenza contabile richiamata — Sezione Giurisdizionale Centrale n. 963 del 2017, Sezione Giurisdizionale Veneto n. 105 del 2017 e Sezione Giurisdizionale Abruzzo n. 60 del 2017 — e rileva che nel conto in esame non è possibile individuare i beni per i quali sia effettivamente previsto un debito di custodia, sia per la natura eterogenea dei beni, sia perché dagli atti non emerge una tipica gestione di cassa o magazzino, venendo in rilievo una mera elencazione ricognitiva attinente allo stato patrimoniale del Comune.
Su queste basi la Corte dichiara improcedibile il giudizio di conto per l’esercizio 2021, con restituzione del conto all’amministrazione e nulla per le spese.
Nota della Redazione
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