Contribuzione figurativa per invalidità superiore al 74%: interesse ad agire e accertamento (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 62 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contribuzione figurativa di cui all’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000, l’accertamento dello stato di invalidità superiore al 74% costituisce presupposto sostanziale autonomo del beneficio e non frazione del diritto alla pensione. L’interesse ad agire ex art. 445-bis cod. proc. civ. sussiste in via immediata e attuale quando l’INPS abbia negato in concreto quello stato, senza che occorra la contestuale domanda di trattamento pensionistico. Il diniego opposto dall’ente previdenziale rende attuale l’interesse all’accertamento giudiziale, immediatamente produttivo di effetti giuridici. Spetta alla Corte dei conti la giurisdizione sulla domanda del dipendente pubblico volta al riconoscimento del beneficio contributivo.
Il Fatto
Una docente della scuola pubblica, con contratto a tempo indeterminato, ha riproposto dinanzi alla Corte dei conti un giudizio originariamente incardinato davanti al tribunale civile, dopo che il giudice adito aveva declinato la giurisdizione in favore della Corte medesima. La ricorrente ha chiesto l’accertamento della riduzione permanente della propria capacità lavorativa in misura superiore al 74%, al fine di ottenere il beneficio contributivo previsto dall’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000.
L’INPS, costituendosi, ha eccepito l’inammissibilità della domanda per non avere la ricorrente richiamato specificamente quel beneficio nell’istanza amministrativa, limitatasi all’accertamento dell’invalidità civile. La causa è stata istruita con consulenza tecnica demandata al collegio medico legale, che ha accertato un grado di invalidità del 78%, poi rideterminato al 75% escludendo una patologia a carattere stagionale.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare la questione della propria giurisdizione e dell’ammissibilità della domanda, richiamando le considerazioni già espresse nell’ordinanza del 21 dicembre 2024. Il presupposto sostanziale della pretesa e la qualità di dipendente pubblico a tempo indeterminato avevano correttamente indotto il tribunale a declinare la giurisdizione in favore della Corte dei conti.
Sul piano dell’interesse ad agire, il giudice mutua il principio affermato dalla Suprema Corte in tema di accertamento dello stato di portatore di handicap grave ex art. 445-bis cod. proc. civ. (Cass. n. 24953/2021): l’istanza volta al semplice riconoscimento dello stato psico-fisico non richiede altra indicazione, quando quello stato sia stato negato dal soggetto istituzionalmente competente ad accertarlo.
Nel caso concreto il diniego è venuto proprio dall’INPS con il verbale di visita che aveva ascritto alla ricorrente un grado di invalidità del 55%. Tale valutazione le precludeva in radice di formulare ulteriori istanze basate su una misura maggiore, rendendo perciò attuale il suo interesse a contestarla. Il riconoscimento di uno stato di invalidità superiore al 74%, secondo Cass. n. 30636/2022 e Cass. n. 36948/2022, non è frazione del diritto fatto valere, ma presupposto sostanziale per usufruire del bonus contributivo una volta raggiunto il requisito anagrafico, costituendo accertamento immediatamente produttivo di effetti giuridici.
Nel merito, la Corte ritiene la relazione peritale congruamente motivata. Anche escludendo la patologia a carattere stagionale, l’invalidità si attesta comunque al 75%. Nessuna delle parti ha mosso doglianze rispetto alle conclusioni del consulente. In capo alla ricorrente va pertanto riconosciuto il diritto al beneficio di due mesi di contribuzione figurativa, utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva, per ciascun anno di servizio effettivamente svolto dal 2 marzo 2020 in poi. Le incertezze giurisprudenziali sui passaggi procedimentali giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite e di quelle della consulenza tecnica d’ufficio.
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Nota della Redazione
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