Posta elettronica istituzionale, segretezza e acquisizione probatoria nella responsabilità erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 269 del 06.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Anche i messaggi di posta elettronica istituzionale costituiscono corrispondenza ai sensi dell’art. 15 Cost. e dell’art. 62 c.g.c., a prescindere dal carattere privato o aziendale dell’account e dalla titolarità formale dello stesso in capo all’amministrazione. Tuttavia, i messaggi conservati in memoria perdono tale qualificazione quando, per il decorso del tempo o altra causa, siano venuti meno l’attualità e l’interesse alla riservatezza, trasformandosi in documento “storico” e dunque in mezzo di prova utilizzabile nel giudizio di responsabilità erariale. La comunicazione dei nuovi elementi istruttori, imposta dall’art. 67, comma 7, c.g.c. dopo l’invito a dedurre, non è sanzionata a pena di nullità: la sua omissione non vizia l’atto di citazione quando questo abbia comunque raggiunto il proprio scopo di vocatio iudicis ed edictio actionis.
Il Fatto
La Procura regionale ha evocato in giudizio undici soggetti — dirigenti della società in house del Comune e dirigenti dell’ente locale — per un danno erariale quantificato in € 1.002.845,80. L’addebito riguarda l’omessa riscossione di canoni di locazione e indennità di occupazione e la mancata messa a reddito di cespiti immobiliari comunali, occupati sine titulo o gestiti in modo antieconomico.
Instaurato il giudizio, i convenuti hanno sollevato in via preliminare numerose eccezioni di nullità degli atti istruttori e dell’atto di citazione. Il Presidente ha limitato la discussione alle sole questioni pregiudiziali, riservando la decisione. La questione arriva al Collegio perché alcune di tali eccezioni sono potenzialmente definitorie del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di inutilizzabilità degli atti istruttori compiuti dopo la notifica dell’invito a dedurre, con i quali la Procura ha acquisito la corrispondenza cartacea e informatica dei coinvolti. Secondo l’art. 67, comma 7, c.g.c., dopo l’invito il pubblico ministero non può svolgere attività istruttoria, salvo il compimento di accertamenti su elementi sopravvenuti, con obbligo di comunicazione dei nuovi elementi ai soggetti invitati. La Corte esclude che dall’omessa comunicazione derivi automaticamente la nullità della citazione: l’art. 44 c.g.c. ammette la nullità solo se prevista dalla legge o se l’atto manca dei requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo.
La disposizione richiamata, osserva il Collegio, non impone un contraddittorio sui nuovi elementi, ma una comunicazione finalizzata a evitare prove a sorpresa. Nel caso concreto la citazione ha dato atto dell’acquisizione post-invito e ha indicato i documenti nell’apposito elenco, sicché i convenuti sono stati resi edotti e il loro diritto di difesa è stato tutelato.
Il passaggio centrale riguarda l’acquisizione indiscriminata delle caselle di posta elettronica. La Corte muove dalla premessa che i messaggi di posta elettronica costituiscono corrispondenza ai sensi dell’art. 15 Cost. e dell’art. 62 c.g.c., la cui limitazione richiede un atto motivato dell’autorità giudiziaria. Tale qualificazione non viene meno per il fatto che l’account sia istituzionale: pur essendo concesso per uso professionale e rimanendo nella titolarità dell’amministrazione, esso è comunque riconducibile alla sfera di segretezza dell’utilizzatore. Il Collegio richiama la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 2 del 12.1.2023 e n. 170 del 27.7.2023) e quella convenzionale (Corte EDU, grande camera, 5 settembre 2017), che estendono la protezione senza distinzione tra posta privata e aziendale.
La Corte precisa però che tale protezione non è assoluta. I messaggi conservati in memoria restano corrispondenza solo finché mantengono attualità e interesse alla riservatezza; decorso il tempo, si trasformano in documento storico utilizzabile come prova (Cass. pen., Sez. II n. 25549 del 26.6.2024; Cass. pen., Sez. VI n. 39548 del 28.10.2024). Poiché i messaggi acquisiti coprono il periodo 2014-2024 e gli stessi interessati li avevano additati come esimente, il Collegio li qualifica come documenti valutabili in chiave probatoria.
Quanto alle modalità, il comma 4 dell’art. 62 c.g.c. impone alla polizia delegata di conservare la corrispondenza senza aprirla né prenderne visione. La Corte accerta che la forza di polizia ha raccolto il materiale in un hard disk consegnandolo alla segreteria della Procura, prendendone visione solo su successiva disposizione: nessuna violazione è ravvisabile. Infondate sono ritenute anche le eccezioni sulla delega alla Polizia Municipale, sulla genericità del petitum e sull’omessa indicazione dei criteri di determinazione del danno ex art. 86, comma 2, lett. c) ed e), c.g.c..
Accertata la ritualità del contraddittorio, il Collegio respinge tutte le eccezioni preliminari e dispone la prosecuzione del giudizio per la trattazione del merito, ai sensi dell’art. 102, comma 6, lett. d), c.g.c., fissando l’udienza di discussione e rimettendo al definitivo le spese.
Nota della Redazione
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