Irricevibile il parere del Comune alla Sezione regionale di controllo (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 4 del 13.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le richieste di parere in materia di contabilità pubblica che i Comuni intendono rivolgere alla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti devono pervenire per il tramite della componente rappresentativa dei Comuni nell’ambito della Conferenza unificata, cioè dell’ANCI nazionale, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003. La Sezione regionale di controllo non è organo di interposizione e non può pronunciarsi nel merito di una richiesta che avrebbe dovuto seguire quel percorso. La funzione consultiva, inoltre, non può spingersi fino a valutare casi o atti gestionali specifici, perché ciò comporterebbe una compartecipazione all’amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà della Corte. La Sezione può tuttavia fornire, in chiave di leale collaborazione, coordinate normative e giurisprudenziali non vincolanti, rimesse alla piena discrezionalità dell’Ente.

Il Fatto

Il Sindaco di un Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo una richiesta di parere chiedendo se l’Ente, socio unico di una società in house providing, potesse accollarsi mutui garantiti da proprie lettere di patronage e accesi dalla società per realizzare opere e manutenzioni straordinarie su beni comunali. In caso affermativo, il Comune ha chiesto quale metodo contabile fosse corretto per rappresentare l’aumento di valore dei beni.

La vicenda trae origine dal contratto di servizio con cui la società, costituita nel 2007, ha gestito patrimonio e servizi pubblici dell’Ente, finanziando lavori di manutenzione straordinaria anche con prestiti bancari garantiti dal Comune. Dopo anni di perdite, la società è stata posta in liquidazione e il progetto prevede la cessione dei restanti rami d’azienda all’Ente, con accollo di parte del mutuo. Il liquidatore qualifica gli interventi come spese in conto capitale; il responsabile finanziario e i revisori dei conti dissentono e sollecitano una perizia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto un profilo preliminare: la richiesta risulta indirizzata alla Sezione delle Autonomie, non alla Sezione regionale. L’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 ammette il parere diretto delle autonomie territoriali alla Sezione delle Autonomie senza prevedere alcun ruolo di interposizione delle Sezioni regionali di controllo. Il legislatore attribuisce il vaglio preliminare alla Conferenza delle Regioni, alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative o alla Conferenza unificata.

La richiesta avrebbe quindi dovuto pervenire per il tramite della componente rappresentativa dei Comuni nell’ambito della Conferenza unificata, ossia l’ANCI nazionale, come indicato dalla stessa Sezione delle Autonomie. Il Collegio richiama sul punto le deliberazioni delle Sezioni Riunite in sede di controllo e della Sezione delle Autonomie che hanno delimitato il perimetro della nozione di contabilità pubblica: essa comprende anche i quesiti connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro degli obiettivi di contenimento della spesa e degli equilibri di bilancio.

Tale perimetro, tuttavia, non si estende fino a ricomprendere ogni ambito dell’azione amministrativa. Sono inammissibili le richieste che concernono valutazioni su casi o atti gestionali specifici, perché determinano un’ingerenza della Corte nella concreta attività dell’Ente e una compartecipazione all’amministrazione attiva. Il rischio è che la funzione consultiva si traduca in una consulenza preventiva sulla legittimità dell’operato amministrativo, attivata per precostituire una causa di esonero di responsabilità.

Nel merito, in chiave meramente collaborativa, il Collegio richiama l’orientamento contabile secondo cui nelle società in house la responsabilità patrimoniale dei soci resta quella del diritto comune: non sussiste in capo al Comune alcun obbligo di assumere a carico del bilancio i debiti societari rimasti insoddisfatti all’esito della liquidazione. L’accollo dei debiti altrui è possibile solo rinvenendo un superiore interesse pubblico, concretamente individuato e congruamente motivato, e al ricorrere di condizioni finanziarie compatibili. L’accollo, inoltre, integra una forma di indebitamento soggetta ai vincoli di contabilità pubblica e alla disciplina dei rapporti finanziari con la partecipata, incluso il divieto di soccorso finanziario.

Poiché la prospettazione involge un fatto concreto di gestione, rimesso alla valutazione esclusiva dell’Ente, e poiché le decisioni potrebbero interferire con attribuzioni di altra magistratura, la Sezione conclude per l’irricevibilità della richiesta di parere.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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