Conto giudiziale irregolare per tardivo versamento della giacenza di cassa (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 249 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale reso dall’agente contabile della riscossione è irregolare quando la giacenza di cassa relativa ai proventi riscossi nel periodo di gestione venga versata in tesoreria dopo la cessazione della gestione e con notevole ritardo rispetto ai termini del regolamento di contabilità dell’ente e della convenzione. In assenza di un formale verbale di passaggio delle consegne, della gestione rispondono in via solidale entrambi i contabili che si sono avvicendati o sovrapposti. Il conto e il passaggio di consegne costituiscono prova, salva contraria dimostrazione, della giacenza iniziale e della consistenza finale della gestione. La declaratoria di irregolarità, in assenza di condanna dell’agente contabile, esonera il Collegio dal provvedere sulle spese di giudizio.
Il Fatto
Il magistrato istruttore ha chiesto l’iscrizione a ruolo del conto giudiziale reso dall’agente contabile esterno della riscossione dei proventi del servizio di mensa scolastica di un Comune, per il periodo di gestione 01.01-30.06.2019. Si tratta dell’ultima gestione dell’agente, circostanza che ne impone l’esame ai sensi dell’art. 147, comma 3, lett. b), c.g.c..
La relazione di irregolarità ha rilevato tre profili: la mancata allegazione della relazione dell’organo di controllo interno prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c.; l’assenza di un idoneo verbale di passaggio di gestione con il contabile subentrante; una giacenza di cassa di euro 5.220,00 versata in tesoreria dopo la cessazione della gestione, con cinque quietanze comprese tra ottobre 2019 e gennaio 2020. L’agente ha dedotto di aver chiesto invano una dilazione al Comune e di aver poi integralmente versato quanto dovuto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla constatazione della consistenza della giacenza di cassa e del suo tardivo versamento, determinato da problemi di liquidità dell’agente uscente. La circostanza, unita all’assenza di un formale verbale di passaggio di consegne, ha reso necessaria l’acquisizione di puntuale documentazione sulla movimentazione contabile e sulla consistenza iniziale e finale, per accertare l’effettiva attività imputabile all’agente e dirimere una situazione di confusione gestoria.
La Corte enuncia la regola sulla responsabilità solidale: laddove sussista un debito dell’agente contabile cessante e non vi sia un formale atto di passaggio delle consegne, della gestione rispondono in via solidale ambedue i contabili che si sono avvicendati o sovrapposti. Il conto e il passaggio di consegne costituiscono prova, salva contraria dimostrazione, della giacenza iniziale al momento dell’affidamento delle funzioni e della consistenza finale al subentro del nuovo contabile.
Il versamento, oltre che posteriore alla fine della gestione, è avvenuto con notevole ritardo rispetto al termine di quindici giorni lavorativi previsto dal Regolamento di contabilità dell’Ente comunale e a quello di dieci giorni stabilito dall’art. 5 della convenzione stipulata tra il Comune e l’agente. La Corte richiama un proprio precedente di sezione in materia di responsabilità solidale dei contabili avvicendatisi.
Il Collegio osserva altresì che il mancato versamento della giacenza al termine della gestione e il tardivo reintegro avrebbero dovuto formare oggetto di approfondimento da parte dell’organo di controllo interno, cui l’art. 139 c.g.c. affida il compito di dare conto della verifica svolta: regolarità formale del conto, corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell’ente, tipologia delle entrate e delle uscite, versamenti in tesoreria e ogni evenienza che possa aver alterato l’assetto contabile.
La Corte dichiara pertanto l’irregolarità della gestione di cui al conto giudiziale, demandando agli organi responsabili dell’ente locale il puntuale adempimento degli obblighi di legge. La declaratoria di irregolarità, in assenza di condanna dell’agente contabile, esonera il Collegio dal provvedere sulle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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