Controlli PNRR e obblighi di rendicontazione del soggetto attuatore (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 332 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nell’esercizio del controllo sulla gestione delle risorse del PNRR, la Sezione regionale di controllo accerta profili di criticità quando il soggetto attuatore non assicuri la puntuale e continua alimentazione del sistema ReGiS e il tempestivo aggiornamento dei dati di avanzamento economico e finanziario. Il soggetto attuatore è tenuto, ai sensi del d.l. n. 77 del 2021, conv. dalla l. n. 108 del 2021, a predisporre un adeguato sistema di gestione, controllo e auditing, funzionale al corretto utilizzo delle risorse e all’efficace attuazione degli interventi. L’assenza di un sistema di controllo interno e il disallineamento tra i dati contabili e quelli risultanti dal sistema informativo integrano una criticità gestionale, soprattutto quando l’ente è impegnato nel rispetto delle quote di rientro di un piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per la Campania ha avviato d’ufficio un procedimento di controllo sulla gestione di due progetti finanziati con risorse PNRR, di cui è soggetto attuatore un ente locale. Il primo concerne l’efficientamento energetico di una struttura teatrale; il secondo la realizzazione di un impianto polivalente indoor.

La richiesta istruttoria, avanzata dal magistrato istruttore, ha chiesto notizie sullo stato di realizzazione, sui target e milestone, sulle criticità incontrate e sugli aspetti di gestione economico-finanziaria, sollecitando anche l’indicazione delle misure di audit interno. L’ente ha risposto con due relazioni, rappresentando ritardi e difficoltà di rendicontazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il quadro normativo di riferimento, incentrato sul d.l. n. 77 del 2021 e sul Reg. (UE) 2021/241, che impone al soggetto titolare dei progetti finanziati la responsabilità dell’attuazione secondo i principi della sana gestione finanziaria e il mantenimento del vincolo di destinazione delle risorse.

La Sezione osserva che l’ente, in riscontro all’istruttoria, non ha fornito alcun elemento in merito all’audit interno, nonostante il d.l. n. 77 del 2021 ne prescriva l’adozione per garantire il corretto utilizzo delle risorse. Neppure sono stati precisati gli elementi richiesti sulla gestione economico-finanziaria, tra cui i capitoli di spesa, gli impegni e i pagamenti, nonché la contabilizzazione delle anticipazioni ricevute.

Quanto al primo progetto, i dati ReGiS al 15.12.2025 indicano l’opera conclusa, con costi realizzati pari a 896.135,95 su 896.135,95, ma con pagamenti approvati pari a zero. La rendicontazione risulta non ancora validata. Il Collegio prende atto della conclusione dell’intervento ma rileva che resta aperto il profilo della gestione economico-finanziaria.

Per il secondo progetto, il rallentamento è dipeso, secondo l’ente, da fattori imprevedibili ed estranei, legati anche a una misura cautelare interdittiva che aveva investito il rappresentante dell’impresa aggiudicataria. La Sezione ne prende atto, ma esprime perplessità sul rispetto della fine lavori prevista al 30.4.2026, a fronte di un avanzamento economico e finanziario del 28,7% al 15.12.2025. Rileva inoltre il disallineamento tra i pagamenti ammessi, pari a 20.768,00 di anticipazione, e i pagamenti effettivi di 425.907,44 su trasferimenti di 637.784,22.

La Sezione accerta i profili di criticità e invita l’ente ad aggiornare prontamente ReGiS, ad attivare le misure necessarie per la rendicontazione e a sollecitare i trasferimenti, richiamando l’art. 8, co. 2, del d.m. 11 ottobre 2021. Dispone la trasmissione della deliberazione al commissario straordinario e una relazione di aggiornamento entro il 31 gennaio 2026.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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