Truffa online e minorata difesa (Cass. pen. Sez. II n. 2818 del 23.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La circostanza aggravante della minorata difesa, applicata alla truffa aggravata dalla modalità telematica, non può essere riconosciuta in modo automatico per il solo fatto che le trattative si siano svolte a distanza. È necessaria la prova del concreto e consapevole approfittamento, da parte dell’autore, delle opportunità decettive offerte dallo strumento utilizzato. La valutazione va condotta caso per caso e non può fondarsi su una generalizzazione che attribuisca carattere circostanziato a una delle possibili modalità della condotta. L’aggiunta del n. 2-ter all’art. 640 cod. pen., operata dall’art. 16, comma 1, lett. t), legge n. 90/2024, conferma questa lettura, riferendosi agli strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare l’identificazione ed escludendo il contatto telefonico e la trasparenza dei dati identificativi.

Il Fatto

La Corte d’appello di Brescia aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Bergamo per il reato di truffa aggravata dall’approfittamento di circostanze tali da ostacolare la privata difesa. Il fatto riguardava la vendita di un’autovettura conclusa a distanza, con trattative svolte per via telematica e telefonica.

La difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, contestando la configurabilità dell’aggravante e sostenendo che la condotta fosse riconducibile a un mero inadempimento contrattuale. Nel ricorso si sottolineava che l’imputato aveva fornito la propria reale identità, il numero di telefono, gli estremi dell’impresa individuale e le coordinate del conto corrente.

La Motivazione della Corte

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando inammissibili gli altri. Il primo motivo è stato ritenuto non consentito, perché mera riproposizione delle doglianze di merito già esaminate in una vicenda di doppia conforme. Il terzo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, rientrando la determinazione della pena nella discrezionalità del giudice di merito, non sindacabile in assenza di motivazione contraddittoria o illogica.

Sul secondo motivo, la Corte ha censurato la soluzione della Corte bresciana come semplicistica. L’aggravante era stata desunta dal mero svolgimento delle trattative per via telematica e telefonica, senza verificare se l’autore avesse tratto un vantaggio specifico dalla modalità della condotta.

Richiamando la giurisprudenza di legittimità, la Corte ha ribadito la necessità dello scrutinio caso per caso. La sentenza Sez. II n. 40045 del 17.07.2018 aveva già avvertito del rischio di generalizzazione, richiedendo la prova del concreto approfittamento delle opportunità decettive della rete. La pronuncia Sez. II n. 28070 del 08.04.2021, in una vicenda simile, aveva escluso l’aggravante perché l’imputato aveva fornito la reale identità e la vettura era esistente e visionabile.

La Corte ha osservato che la sentenza impugnata aveva parificato in modo contraintuitivo i contatti online, tendenzialmente anonimi, a quelli telefonici, tracciabili e riferibili all’imputato. La persona offesa, pur ingannata dall’esibizione di documentazione in copia, aveva contattato e incontrato il proprietario, visionando la vettura. Tali circostanze dimostravano l’assenza di accorgimenti diretti a sviare le ricerche e celare l’identificabilità dell’autore.

La Corte ha quindi annullato senza rinvio la sentenza, limitatamente all’aggravante, escludendone la sussistenza sulla base delle stesse circostanze già accertate, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Brescia per la sola determinazione della pena, non potendo il quantum essere stabilito in sede di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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