Frode nelle pubbliche forniture: serve la malafede, non il mero inadempimento (Cass. pen. Sez. VI n. 1074 del 10.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità del delitto di frode nelle pubbliche forniture non è sufficiente il semplice inadempimento doloso del contratto. La norma incriminatrice richiede un quid pluris, ovvero una condotta qualificabile in termini di malafede contrattuale, connotata da espedienti maliziosi e ingannevoli diretti a far apparire l’esecuzione conforme agli obblighi assunti. È proprio il riferimento normativo alla nozione di “frode” a giustificare il trattamento sanzionatorio più severo rispetto al mero inadempimento nelle pubbliche forniture. In tema di motivazione, in caso di doppia conforme le due sentenze di merito vanno lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano confermava la condanna emessa dal Tribunale di Milano nei confronti dell’amministratore unico di una società, ritenuto responsabile di reati in materia di contraffazione di marchi e di frode nelle pubbliche forniture. L’imputato aveva posto in vendita, su una piattaforma telematica della pubblica amministrazione, nella sezione dedicata ai prodotti “originali”, toner a marchio registrato presentati come originali, ma in realtà rigenerati e recanti altro marchio.
Secondo l’accusa, l’imputato aveva indotto in errore il funzionario dell’ufficio economato di un tribunale sull’originalità del prodotto, allegando una scheda di dettaglio attestante la dicitura “originale”, rilasciando rassicurazioni verbali e trasmettendo un certificato di garanzia con logo falsificato. Avverso la sentenza di appello l’imputato proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge il ricorso. Sul primo motivo osserva che la sentenza impugnata, pur caratterizzata da uno stile espositivo essenziale, è congrua e adeguata e idonea a illustrare le ragioni della decisione, anche per il costante richiamo a quella di primo grado. Ricorre infatti una ipotesi di doppia conforme, poiché entrambi i giudici di merito hanno impiegato i medesimi criteri di valutazione delle prove: le due sentenze devono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile. La doglianza, formalmente costruita sulla violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., non può superare i limiti dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. ricorrendo alla lett. c) della medesima disposizione: la riconduzione dei vizi di motivazione alla categoria dei vizi processuali stravolgerebbe l’assetto normativo delle modalità di deduzione, gravando questa Corte di un onere non selettivo di accesso agli atti.
Nel merito il ricorrente si limita a proporre un dissenso sulla ricostruzione del fatto, non consentito in sede di legittimità, e una lettura atomistica delle emergenze probatorie. I giudici di merito hanno invece valutato l’intero compendio: l’inserimento dei toner rigenerati nella sezione dei prodotti “originali”, la scheda di dettaglio difforme dalle reali caratteristiche, le rassicurazioni verbali e l’invio del certificato con logo falsificato. Dirimente è la circostanza che sulle fatture di acquisto comparisse la dicitura indicativa del marchio effettivo e della natura non originale del prodotto.
Infondati anche i motivi sulla qualificazione giuridica. Non si è al cospetto di una mera inadempienza contrattuale: l’imputato non si è limitato alla consegna di aliud pro alio, ma ha artatamente accompagnato la descrizione dei prodotti con una scheda riferita a toner originali, ha fornito rassicurazioni telefoniche e ha inviato un certificato di garanzia falsamente riferibile alla società titolare del marchio. Tali espedienti ingannevoli integrano il quid pluris richiesto dalla norma, che nel riferirsi alla nozione di “frode” richiama un concetto diverso dal mero inadempimento e giustifica il trattamento sanzionatorio più severo.
Nota della Redazione
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