Riparazione ingiusta detenzione e uso distorto della funzione pubblica (Cass. pen. Sez. 4 n. 4326 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice deve valutare l’eventuale sussistenza del dolo o della colpa grave sulla base di una valutazione ex ante, secondo un iter logico-motivazionale autonomo rispetto al processo di merito. Pur a fronte di una sentenza di assoluzione, è ostativo al riconoscimento dell’indennizzo l’accertamento di una condotta concausale dolosa o gravemente colposa, ancorché riferibile a uno solo degli addebiti posti a fondamento del titolo cautelare. In materia di reati contro la pubblica amministrazione, l’uso distorto e personalistico dell’incarico pubblico, caratterizzato da indebite ingerenze in ambiti estranei alle proprie competenze, è qualificabile come colpa grave. Il mendacio dell’indagato in sede di interrogatorio, ove abbia avuto rilievo causale sulla determinazione cautelare, costituisce condotta volontaria equivoca, non assimilabile al silenzio serbato nell’esercizio della facoltà difensiva, e rileva ai fini dell’accertamento della colpa grave.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano rigettava la domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione presentata da un soggetto che aveva subito la custodia cautelare in relazione a plurimi reati contro la pubblica amministrazione, tra cui concussione, tentata concussione e turbata libertà degli incanti. L’istante, successivamente assolto con sentenza definitiva per insussistenza dei fatti, aveva trascorso un periodo di carcerazione e un periodo agli arresti domiciliari. Il giudice della riparazione, pur prendendo atto dell’esito assolutorio, ha ritenuto che dalle emergenze processuali risultasse la sussistenza di condotte dolose o gravemente colpose, concretizzatesi in un uso distorto della funzione pubblica finalizzato a favorire interessi privati, e ha pertanto negato l’indennizzo.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo le censure manifestamente infondate o aspecifiche. La Corte ha preliminarmente ricordato che il giudice della riparazione non deve accertare se le condotte integrino reato, ma se esse si siano poste come fattore condizionante dell’evento “detenzione”, con piena libertà di esaminare il materiale acquisito nel processo, nel solo limite di non contraddire gli accertamenti compiuti dal giudice della cognizione.
Con riferimento al capo concernente la concussione, la Corte ha ritenuto che le censure non confutassero le specifiche emergenze valorizzate dalla Corte territoriale, in particolare le pressioni esercitate per il ripristino di incarichi a favore di un funzionario, le cui sollecitazioni erano state confermate da dichiarazioni e intercettazioni telefoniche. Ha inoltre richiamato il principio per cui il mendacio dell’indagato, causalmente rilevante rispetto alla misura cautelare, integra condotta ostativa, non essendo assimilabile al silenzio legittimamente serbato in sede difensiva.
Quanto alla tentata concussione, la Corte ha ritenuto non illogica la valutazione del giudice di merito che aveva qualificato come indice di abuso della funzione l’intervento diretto a evitare il trasferimento di un funzionario, pur se tale condotta non era stata ritenuta idonea a perfezionare il reato. In relazione al capo sulle utilità indebite, la Cassazione ha giudicato congrua la motivazione che aveva ravvisato un’indebita interferenza nell’attività di individuazione degli affidatari di lavori pubblici, anche in assenza della prova del pactum sceleris.
Infine, riguardo alla turbata libertà degli incanti, la Corte ha ritenuto che l’esito assolutorio non escludesse la valenza sintomatica degli interventi esterni finalizzati all’annullamento di una gara, riconducibili alla sfera di controllo dell’istante. La Corte ha quindi confermato che, ai fini della negazione dell’indennizzo, è sufficiente ravvisare un profilo di colpa grave anche in riferimento a uno solo degli addebiti posti a fondamento della cautela. Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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