Evasione estinta per prescrizione con annullamento senza rinvio (Cass. pen. Sez. VI n. 1073 del 10.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La causa di estinzione del reato sopravvenuta al provvedimento impugnato, ancorché non dedotta con i motivi di ricorso e maturata solo in sede di conclusioni, è rilevabile d’ufficio dalla Corte di cassazione, al pari di ogni altra ragione di proscioglimento immediato di cui all’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., quando non richieda accertamenti in fatto o valutazioni di merito. Tale rilievo è però escluso se tutti i motivi sono inammissibili, anche solo per manifesta infondatezza, perché non si forma un valido rapporto di impugnazione. La presenza della causa estintiva rende inoltre non rilevabili, in sede di legittimità, le nullità di ordine generale e i vizi di motivazione, poiché il giudice del rinvio dovrebbe comunque dichiararla immediatamente.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Catania, che ha confermato la condanna per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari. Si duole della mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’art. 131-bis cod. pen., sostenendo che la motivazione dei giudici di merito si sarebbe soffermata sull’inoffensività della condotta anziché sulla rilevanza dell’offesa.
La condotta consisteva nell’allontanamento per pochi minuti dal luogo in cui il ricorrente era autorizzato a prestare attività lavorativa e nel trasferimento in un bar distante circa venti metri. La Procura generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che la motivazione con cui i giudici di merito hanno escluso la particolare tenuità del fatto si è focalizzata su un elemento obiettivamente non qualificante sul piano del grado di offensività: la giustificazione dell’allontanamento resa dal ricorrente agli agenti all’atto del controllo. Tale giustificazione non presenta modalità artificiose o insidiose ed è estranea e successiva alla condotta tipica. Sarebbe dunque necessario, in astratto, un supplemento di motivazione.
Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, il reato si è estinto per prescrizione. Poiché si tratta di istituto di diritto sostanziale, come chiarito dalla Corte cost. n. 393 del 23 novembre 2006, si applica la disciplina vigente al momento del fatto. Con pena edittale massima di tre anni di reclusione, il termine prescrizionale è di sei anni, prorogato per effetto delle successive interruzioni a sette anni e sei mesi dalla data di commissione, fissata al 21 settembre 2016. Non risultando sospensioni ai sensi dell’art. 159 cod. pen., il termine è spirato il 21 marzo 2024.
La Corte afferma che la causa estintiva, pur non dedotta con i motivi di ricorso e maturata nelle more, è rilevabile d’ufficio, non implicando accertamenti in fatto o valutazioni di merito incompatibili con il giudizio di legittimità: principio già espresso dalle Sezioni Unite n. 8413 del 20/12/2007 proprio in tema di prescrizione. Restano fermi due limiti. Il primo: il rilievo è escluso se tutti i motivi sono inammissibili, anche solo per manifesta infondatezza, perché non si forma un valido rapporto di impugnazione, secondo le Sezioni Unite n. 32 del 22/11/2000. Il secondo: la causa estintiva rende non rilevabili le nullità di ordine generale e i vizi di motivazione, poiché il giudice del rinvio sarebbe comunque tenuto a dichiararla, come stabilito dalle Sezioni Unite n. 35490 del 28/05/2009.
Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.