Notifica al difensore di fiducia e sanatoria nel giudizio cartolare di appello (Cass. pen. Sez. VI n. 13100 del 03.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato integra nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo, lett. c) e 179, comma primo, cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore precedente e che in udienza sia comparso un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen.. Se invece il difensore è presente all’udienza, anche al solo fine di eccepire il vizio, la nullità è di ordine generale e deve essere dedotta o rilevata a pena di decadenza entro la pronuncia della sentenza di appello. Nel giudizio cartolare di appello la richiesta di trattazione in presenza trasforma il rito in partecipato; qualora i difensori, informati della data dell’udienza, abbiano richiesto la trattazione orale senza comparire, la nullità derivante dall’omessa notifica si qualifica come relativa e, se non eccepita, risulta sanata.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto la rescissione del giudicato in relazione alla sentenza di appello emessa nei suoi confronti e divenuta irrevocabile. La Corte di appello di Firenze, con ordinanza del 10 ottobre 2024, aveva rigettato la richiesta. Il giudice territoriale aveva rilevato che il decreto di citazione per il giudizio di appello era stato notificato al precedente difensore, che aveva proposto il gravame, e non ai nuovi difensori nominati nelle more.

Tuttavia, secondo la Corte di appello, i nuovi difensori avevano avuto notizia dal precedente legale della fissazione dell’udienza e avevano formulato richiesta di partecipazione orale, senza poi intervenire. La Corte ha quindi escluso i presupposti della rescissione. Contro tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che l’omessa notifica del decreto di citazione integra una nullità assoluta, non sanabile dalla mera conoscenza della data dell’udienza.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, muovendo da un dato pacifico: il decreto di citazione per il giudizio di appello non era stato notificato ai nuovi difensori, che avevano comunicato la nomina prima dell’emissione dell’atto. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui l’omesso avviso al difensore di fiducia integra nullità assoluta, senza che rilevi la notifica al difensore precedente o la presenza di un sostituto.

La Corte ha però introdotto una distinzione decisiva, fondata sul precedente delle Sezioni Unite n. 24630 del 26/03/2015 e sulla successiva elaborazione. Quando il difensore è presente all’udienza, anche solo per eccepire il vizio, la nullità è di ordine generale ai sensi dell’art. 180 cod. proc. pen. e va dedotta o rilevata a pena di decadenza entro la pronuncia della sentenza di appello, non essendosi verificata nel corso del giudizio.

Nella specie, il giudizio di appello si era instaurato in forma cartolare. I difensori, pur non avendo ricevuto la notifica del decreto di citazione, erano stati informati della data dell’udienza e avevano ritualmente richiesto la trattazione orale, senza comparire. Poiché nel rito cartolare la richiesta di trattazione in presenza determina la trasformazione del rito in partecipato, la nullità derivante dall’omessa notifica è stata qualificata come relativa. Non essendo stata eccepita nell’udienza del gravame, essa risulta sanata.

Il Collegio ha aggiunto che difettano comunque i presupposti della rescissione del giudicato. È incontestato che i difensori erano a conoscenza del giudizio di appello e della data dell’udienza; presupposto del rimedio è la dimostrazione che l’imputato non abbia avuto conoscenza della pendenza del processo, circostanza non provata. Non rileva, infine, l’astratta possibilità di invocare la restituzione nel termine ex art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., poiché la richiesta rigettata invocava solo la rescissione e le due istanze si distinguono per diversità di petitum, come affermato da Sez. 1, n. 43426 del 15/04/2015. All’inammissibilità segue la condanna alle spese e al pagamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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