Reati di fuga e omessa assistenza concorrono e sanzioni accessorie si cumulano (Cass. pen. Sez. IV n. 12255 del 28.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
I delitti di fuga dopo un investimento e di mancata prestazione dell’assistenza, previsti dall’art. 189, commi 6 e 7, cod. strada, costituiscono fattispecie di pericolo autonome e indipendenti, con diversa oggettività giuridica, e tra esse è ravvisabile il concorso materiale. Conseguentemente, accertata la responsabilità per entrambi, la pena non può essere determinata nel minimo previsto per la sola violazione più grave, ma deve essere aumentata per il reato concorrente. In tema di sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, in caso di pluralità di reati il giudice penale non può scendere sotto i minimi di legge previsti per ciascun addebito e deve cumulare i vari periodi, determinando così la durata complessiva della sospensione; alle sanzioni amministrative accessorie non si applicano l’art. 8 legge 24 novembre 1981 n. 689 né le discipline penalistiche poste a limitare l’inflizione di pene eccessive, quale l’art. 81 cod. pen.

Il Fatto

Con sentenza del 22 novembre 2023 il Tribunale di Brescia ha ritenuto l’imputato responsabile dei reati di cui all’art. 189, commi 1, 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, perché, coinvolto in un incidente stradale ricollegabile al suo comportamento, non si era fermato e non aveva prestato assistenza alla persona ferita. Previa concessione delle attenuanti generiche, è stata inflitta la pena di mesi otto di reclusione, condizionalmente sospesa, e applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per anni uno e mesi sei.

Avverso la condanna ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, ai sensi dell’art. 608, comma 1, cod. proc. pen., essendo preclusa dall’art. 593, comma 1, cod. proc. pen. la possibilità di proporre appello. Il ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 81 cod. pen., per essere stata calcolata la pena partendo dal minimo edittale della violazione più grave senza aumento per il reato concorrente, e l’illegale determinazione della durata della sanzione accessoria, inferiore al minimo cumulato.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene fondato il primo motivo, richiamando l’indirizzo costante di legittimità secondo cui i delitti di fuga e di omessa assistenza sono fattispecie autonome con diversa oggettività giuridica: la prima è finalizzata a garantire l’identificazione dei responsabili e la ricostruzione della dinamica del sinistro, la seconda, che si realizza in un momento successivo, ad assicurare il soccorso alle persone ferite, nella medesima prospettiva solidaristica. Ne deriva il concorso materiale tra i reati, come affermato dalle pronunce richiamate.

Nel caso di specie l’affermazione di responsabilità è avvenuta per entrambi i reati, ma la pena è stata determinata nel minimo previsto per la violazione più grave, poi ridotta per le attenuanti generiche, senza alcun aumento per il reato di cui all’art. 189, comma 6, cod. strada, pure accertato. La pena inflitta è pertanto illegale, perché inferiore al minimo previsto dalla legge.

Fondato è anche il secondo motivo. La Corte ricorda l’indirizzo consolidato secondo cui, in caso di pluralità di reati ai quali debba applicarsi la sospensione della patente, il giudice penale non solo non può contenere la durata della sanzione al di sotto dei minimi di legge previsti per ciascun addebito, ma deve cumulare i vari periodi, determinando definitivamente la durata della sospensione.

Il collegio chiarisce che alle sanzioni amministrative accessorie non può applicarsi l’art. 8 legge n. 689/1981, che riguarda le sanzioni amministrative proprie, né le discipline tipicamente penalistiche finalizzate a limitare l’inflizione di pene eccessive, quale è l’art. 81 cod. pen. La durata applicata risulta quindi inferiore al minimo, che va calcolato cumulando i minimi previsti per ciascun illecito.

La sentenza è annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e alla durata della sanzione accessoria, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Brescia in diversa composizione fisica. Ai sensi dell’art. 624, comma 2, cod. proc. pen. è dichiarata l’irrevocabilità dell’affermazione della responsabilità.

Nota della Redazione

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