Ricettazione e truffa non in concorso apparente, ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. II n. 21116 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concorso apparente di norme, tra il delitto di truffa e quello di ricettazione non sussiste alcun rapporto di genus a speciem, per la diversità della condotta e dell’elemento soggettivo, sicché non è invocabile l’art. 15 cod. pen. né può prospettarsi una violazione del principio del ne bis in idem. Nell’incertezza sul luogo di ricezione dell’assegno non negoziabile, la competenza per territorio va radicata nel circondario in cui risulta consumato, in via gradata, il reato connesso più grave. Il principio del favor rei, nel dubbio sulla data di decorrenza della prescrizione, opera solo in caso di incertezza assoluta, non quando questa sia superabile con deduzioni logiche.
Il Fatto
La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 10 novembre 2025, confermava la condanna di primo grado per il reato di ricettazione, contestato per avere ricevuto un assegno denunciato smarrito nel 2010. Il difensore del ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’incompetenza territoriale del Tribunale di Salerno, la maturata prescrizione del reato, la violazione del ne bis in idem sostanziale rispetto alla truffa estinta per remissione di querela, il rigetto della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, la mancanza del dolo e l’insufficienza probatoria, il mancato riconoscimento dell’attenuante della particolare tenuità del fatto e la mancata riqualificazione del fatto.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui, nella truffa contrattuale in cui l’acquirente paghi con assegno non negoziabile, il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui il venditore consegna il bene e riceve l’assegno. Poiché era incerto il luogo di ricezione dell’assegno, i giudici di merito hanno fatto riferimento al reato connesso più grave, consumato in Battipaglia, radicando così la competenza del Tribunale di Salerno.
Quanto alla prescrizione, la Corte ribadisce che il principio del favor rei opera solo in caso di incertezza assoluta sulla data di commissione del reato, non quando questa sia eliminabile con deduzioni logiche, come avvenuto nella specie, in cui la Corte di appello ha motivato sull’epoca di acquisizione dell’assegno.
Sul ne bis in idem, la Corte esclude ogni rapporto di genus a speciem tra truffa e ricettazione, per la diversità della condotta e dell’elemento soggettivo. La ricettazione è reato istantaneo e formale, che si consuma con il compimento dell’azione; pertanto il delitto di truffa concorre materialmente con essa quando l’agente, dopo aver conseguito il possesso della cosa, la consegni ad altri con artifici o raggiri.
Quanto alla rinnovazione dell’istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen., il relativo accertamento è rimesso al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato; i giudici di appello hanno rilevato la rinuncia al teste da parte della difesa e la sua irrilevanza.
Sul dolo e sul trattamento sanzionatorio, la Corte osserva che i giudici di merito hanno ampiamente motivato sulla sussistenza della colpevolezza e sull’esclusione dell’attenuante della particolare tenuità del fatto. Il ricorso è infine dichiarato inammissibile per difetto di specificità, avendo riproposto pedissequamente le censure già dedotte in appello senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata. Ne deriva la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 15 c.p. – Materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della medesima legge penale
- Art. 603 c.p.p. – Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale