Pene sostitutive in appello solo su richiesta specifica nel gravame (Cass. pen. Sez. VII n. 38062 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice d’appello non può disporre la sostituzione ex officio quando nell’atto di gravame non sia stata formulata una specifica e motivata richiesta al riguardo, non rientrando la conversione della pena detentiva nel novero dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen., disposizione derogatoria di natura eccezionale al principio devolutivo dell’appello. Ove il giudizio di appello si svolga in forma cartolare, la richiesta di applicazione delle pene sostitutive può essere avanzata solo con l’atto di impugnazione o con i motivi nuovi; se formulata con le conclusioni scritte, la questione non può ritenersi devoluta alla Corte di appello, che non è tenuta a provvedervi d’ufficio. La violazione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non è deducibile come violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, ma solo come vizio di motivazione ai sensi della lett. e) della medesima norma.

Il Fatto

La Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, aveva ridotto la pena inflitta all’imputato per il reato di furto aggravato in concorso, condannandolo alla reclusione e alla multa. Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’affermazione della penale responsabilità; la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; l’omessa valutazione dell’applicabilità delle pene sostitutive.

La questione centrale riguarda il terzo motivo, con cui si contesta il mancato esame, da parte del giudice d’appello, della sostituibilità della pena detentiva breve.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, dunque, inammissibile. Quanto al primo motivo, la Corte ha ricordato che la violazione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non può essere dedotta come violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza. Il vizio è prospettabile soltanto nei limiti della lett. e), ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame, secondo il richiamato precedente Sez. 6, n. 4119 del 30.04.2019.

Nel merito, la Corte territoriale ha ritenuto la responsabilità dell’imputato con motivazione esente da aporie logiche: dalle immagini delle videocamere emergeva l’azione predatoria, realizzata distraendo l’anziana persona offesa e coprendo con un giornale la sua borsetta, dalla quale veniva sottratto il portafoglio. Il riconoscimento tramite le videocamere è stato giudicato inequivoco, essendo stato effettuato dagli operanti che già conoscevano il soggetto.

Il secondo motivo è stato parimenti respinto. La Corte d’appello aveva confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, valorizzando la gravità del fatto non solo per la condotta connotata da particolare destrezza, ma anche per la scelta della persona offesa ottuagenaria, con produzione di un danno non soltanto materiale ma anche morale, per il turbamento e il disorientamento arrecati.

Il terzo motivo tocca il principio centrale. La Corte ha affermato che, in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice d’appello non può disporre la sostituzione d’ufficio quando nell’atto di gravame non sia stata formulata una specifica e motivata richiesta, non rientrando la conversione tra i benefici e le diminuenti tassativamente indicati dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen., disposizione derogatoria ed eccezionale al principio devolutivo. Ha inoltre precisato che, ove il giudizio d’appello si svolga in forma cartolare, la richiesta può essere avanzata solo con l’atto di impugnazione o con i motivi nuovi: se formulata con le conclusioni scritte, la questione non è devoluta alla Corte d’appello, che non è tenuta a provvedervi d’ufficio. Richiamati i precedenti Sez. 2, n. 1188 del 22.11.2024 e Sez. 3, n. 42825 del 15.10.2024, la Corte ha concluso per l’inammissibilità, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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