Fumo in azienda e licenziamento: rileva il pericolo in concreto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9743 del 14.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento per inosservanza del divieto di fumo nei locali aziendali, la contestazione disciplinare e la lettera di recesso non possono essere lette come mere enunciazioni del fatto materiale quando richiamino una clausola collettiva che sanziona la condotta in quanto suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti o ai materiali. La qualificazione della condotta richiede una valutazione ex ante e in concreto, secondo lo schema della prognosi postuma, e non una valutazione astratta o ex post della pericolosità. Ove l’accertamento tecnico escluda il pericolo in concreto, la condotta, pur materialmente avvenuta, non assume rilievo disciplinare e integra l’insussistenza del fatto contestato ai sensi dell’art. 18, quarto comma, legge n. 300/1970, con conseguente tutela reale. L’omesso esame del rischio documentato dal datore non è decisivo se il giudice di merito ha comunque escluso il pericolo sulla base della consulenza tecnica.
Il Fatto
Le parti: la lavoratrice, una dipendente di una società operante nel settore degli imballaggi in materie plastiche, e la società datrice di lavoro.
Nel 2020 la società aveva intimato il licenziamento per giusta causa alla lavoratrice, contestandole di aver fumato nel bagno di un reparto classificato a rischio di incidente rilevante. La clausola collettiva richiamata sanziona l’inottemperanza al divieto di fumo quando l’infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti e ai materiali.
Nella fase sommaria del procedimento la domanda della lavoratrice era stata accolta, ma il Tribunale di Vicenza, in sede di opposizione, aveva revocato l’ordinanza. La Corte d’appello di Venezia, in accoglimento del reclamo, aveva dichiarato la nullità della sentenza di opposizione e, nel merito, annullato il licenziamento, ordinando la reintegrazione e il risarcimento del danno, oltre a riconoscere l’illegittimità della sospensione cautelare. Contro tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge tutti i motivi. Il fulcro del ragionamento sta nell’esegesi della contestazione disciplinare: questa non riguardava il nudo fatto di aver fumato, ma l’aver messo in pericolo, con quella condotta, la sicurezza di persone, impianti o materiali, come confermato dal richiamo all’art. 54, comma 2, lett. c), del CCNL Gomma e Plastica e dalla lettera di recesso.
Su questa base la Corte condivide l’impostazione della Corte territoriale, che aveva qualificato la condotta con una valutazione ex ante e in concreto. La doglianza della società sull’ermeneutica degli atti unilaterali è inammissibile per difetto di specificità e comunque infondata, poiché la ricorrente non contesta che contestazione e licenziamento contenessero i passi valorizzati dai giudici del reclamo.
Quanto alla dedotta portata confessoria delle giustificazioni della lavoratrice, la Corte ribadisce che il giudice di merito non ha posto in discussione il fatto materiale, ma ne ha escluso l’illiceità sulla scorta della consulenza tecnica, che aveva accertato l’assenza di pericolo in concreto. Il fatto, pur sussistente, era quindi privo di rilievo disciplinare: ipotesi ricompresa nella nozione di insussistenza del fatto contestato di cui all’art. 18, quarto comma, legge n. 300/1970, secondo il consolidato orientamento della Sezione Lavoro.
Le censure sulla consulenza tecnica e sull’omessa audizione del perito sono respinte, perché il giudice di merito gode di ampia discrezionalità sulla rinnovazione e sul supplemento di indagine e la decisione di non darvi corso non integra alcun error in procedendo. Analogamente infondato è il motivo sull’omesso esame dell’inserimento del bagno nell’area a rischio: il fatto non è decisivo, perché la Corte territoriale ha comunque escluso il pericolo in concreto, rilevando che la lavoratrice si trovava in un ambiente con porte in materiale ignifugo, chiuse, e che il datore non aveva indicato prescrizioni specifiche per gli ambienti a rischio di esplosione.
La società è infine condannata alle spese di legittimità e tenuta al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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