Compensazione delle spese nel decreto di opposizione allo stato passivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7592 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento emesso dal tribunale in composizione collegiale all’esito del giudizio di opposizione allo stato passivo, ai sensi dell’art. 207, comma 13, del d.lgs. n. 14/2019, ha natura di decreto, impugnabile per cassazione a norma del successivo comma 14 entro trenta giorni dalla comunicazione. L’erronea denominazione del provvedimento come “ordinanza” da parte del ricorrente è ininfluente, purché sia stato esperito il mezzo di impugnazione previsto dalla legge. In tema di spese processuali, la disciplina della compensazione di cui all’art. 92, comma 2, c.p.c., come novellato dall’art. 13, comma 1, del d.l. n. 132/2014 e modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, consente al giudice di compensare le spese solo in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione o di mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti. L’integrale soccombenza della controparte esclude la soccombenza reciproca e impone una motivazione specifica che dia conto di gravi ed eccezionali ragioni, le quali non possono essere espresse con formula generica e devono essere assimilabili alle ipotesi tipiche previste dalla norma.
Il Fatto
A seguito dell’accoglimento dell’opposizione proposta avverso lo stato passivo della liquidazione giudiziale della società, il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, ha ammesso in via privilegiata, ex art. 2751-bis, n. 1, c.c., le somme richieste dall’opponente, disponendo però l’integrale compensazione delle spese di lite.
Il giudice dell’opposizione ha motivato tale statuizione osservando che la documentazione utile ai fini dell’accoglimento era stata acquisita solo successivamente alla domanda di insinuazione al passivo. Avverso il decreto del tribunale, la parte vittoriosa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. La società in liquidazione giudiziale non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente chiarito la natura del provvedimento impugnato, qualificandolo come decreto emesso ai sensi dell’art. 207, comma 13, del d.lgs. n. 14/2019, nonostante la sua denominazione formale come “ordinanza”. Tale errore di etichettatura è stato ritenuto ininfluente, poiché il ricorso è stato notificato entro il termine di trenta giorni previsto dal comma 14 dell’articolo citato per l’impugnazione del decreto.
Nel merito, la Suprema Corte ha richiamato il consolidato indirizzo secondo cui, a seguito dell’intervento della Corte costituzionale n. 77 del 2018, la compensazione delle spese è consentita solo nei casi di soccumbenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza ovvero per altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Tali ragioni devono risultare esplicitamente dalla motivazione e concernere specifiche circostanze della controversia, senza potersi risolvere in formule generiche.
La Corte ha quindi valutato la motivazione del Tribunale, che aveva giustificato la compensazione con l’acquisizione tardiva della documentazione. Ha osservato che, in assenza di preclusioni e in caso di totale soccombenza della società, tale circostanza configura un dato fisiologico dell’iter processuale, non assimilabile alle ipotesi di gravità ed eccezionalità richieste dalla legge. La mancata indicazione di ragioni specifiche e la natura meramente assertiva del rilievo hanno reso la statuizione non conforme ai principi enunciati.
In accoglimento del ricorso, la Cassazione ha rinviato al Tribunale di Lecce, in diversa composizione, per la regolazione delle spese di tutti i gradi di giudizio, incluso quello di legittimità.
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Nota della Redazione
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