Furto aggravato su bene destinato a pubblico servizio e contestazione suppletiva (Cass. pen. Sez. V n. 7812 del 26.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di furto aggravato, dopo la modifica dell’art. 624, comma 3, cod. pen. operata dal d.lgs. n. 150 del 2022, il reato è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra, tra le altre, la circostanza di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen., che lo rende procedibile d’ufficio. La destinazione del bene a pubblico servizio integra una aggravante di natura valutativa, ma è ammissibile la sua contestazione “non formale”, mediante perifrasi univocamente indicative, quando l’imputazione descriva il furto di energia realizzato con allaccio diretto alla rete dell’ente gestore, destinata a un numero indeterminato di utenze. Il pubblico ministero può validamente operare la contestazione suppletiva di detta aggravante nella prima udienza utile fissata dopo il 30 marzo 2023, anche oltre il termine del regime transitorio, poiché il difetto di querela, a differenza della prescrizione, non determina effetti preclusivi “ora per allora” e non impone la declaratoria di improcedibilità ex art. 129 cod. proc. pen.

Il Fatto

Un’ipotesi accusatoria contestava a una persona un furto di energia elettrica, realizzato manomettendo il contatore e allacciando abusivamente un impianto alla rete dell’ente gestore, così sottraendo quantitativi di energia a danno del fornitore.

Il Tribunale ha dichiarato di non doversi procedere per mancanza della querela. Secondo il giudice, in forza del d.lgs. n. 150 del 2022 il furto originariamente contestato era divenuto perseguibile a querela; scaduto inutilmente il termine del regime transitorio dell’art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022 senza istanza di punizione della persona offesa, andava dichiarata l’immediata improcedibilità. Il Tribunale non aveva considerato la contestazione suppletiva dell’aggravante dell’art. 625, n. 7, cod. pen. operata in udienza dal pubblico ministero. Avverso la sentenza il Procuratore generale ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 178, 516, 517 e 552 cod. proc. pen. e dell’art. 625 cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso. Il Collegio muove dalla modifica dell’art. 624, comma 3, cod. pen., in vigore dal 30 dicembre 2022, che ha trasformato il furto aggravato in reato a querela, facendo salva l’ipotesi dell’art. 625, n. 7, cod. pen., che conserva la procedibilità d’ufficio. L’art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022 ha fissato il termine per la querela nei fatti anteriori, facendolo decorrere dalla data di entrata in vigore della riforma.

Passando al caso, la Corte rileva che il reato è stato commesso prima della riforma, che la persona offesa non ha presentato querela e che il pubblico ministero, alla prima udienza utile, ha contestato l’aggravante del fatto commesso su bene destinato a pubblico servizio. Il Collegio aderisce all’orientamento secondo cui tale circostanza ha natura valutativa e non autoevidente: richiede un apprezzamento su norme anche extra-penali, che il mero riferimento all’oggetto sottratto non rende palese.

Tuttavia, richiamando le Sezioni Unite Sorge (n. 24906 del 18/04/2019) e propri precedenti, la Corte ammette la contestazione “non formale” delle aggravanti valutative, mediante perifrasi evocative idonee a rendere manifesto all’imputato l’addebito. Nel caso concreto, il riferimento all’allaccio diretto alla rete dell’ente gestore, destinata a un numero indeterminato di utenze, soddisfa tale onere. Il Tribunale, dunque, ha fatto cattivo uso della regola dell’art. 129 cod. proc. pen..

La Corte esamina poi il secondo profilo: il coordinamento tra gli artt. 129 e 517 cod. proc. pen. e il regime transitorio. Rileva che l’art. 517 cod. proc. pen. riconosce al pubblico ministero il potere di contestare l’aggravante senza decadenza, mentre la sentenza Domingo (Sezioni Unite n. 49935 del 28/09/2023) aveva sì affermato la prevalenza della prescrizione “ora per allora”, ma con riguardo a un’ipotesi di estinzione del reato.

Il Collegio prende invece le distanze rispetto alla mancanza della condizione di procedibilità: la querela subisce vicende alterne e non si estingue in modo irreversibile come la prescrizione. Riconoscere la prevalenza del difetto di querela sacrificherebbe i poteri del pubblico ministero e l’obbligatorietà dell’azione penale, di cui agli artt. 3 e 112 Cost. Il potere di contestazione suppletiva va quindi riconosciuto nella prima udienza utile dopo il 30 marzo 2023: la sentenza è annullata con rinvio alla Corte di appello di Catania.

Nota della Redazione

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