Inammissibile il ricorso che reitera i motivi d’appello senza critica argomentata (Cass. pen. Sez. VII n. 7215 del 20.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito. In tal caso il ricorso è solo apparente, perché omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Parimenti inammissibili, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., sono le doglianze che, prospettando un diverso apprezzamento degli elementi probatori, si risolvono in censure di fatto estranee al giudizio di legittimità. Il controllo sulla motivazione resta circoscritto al vizio di manifesta illogicità e alla coerenza del percorso argomentativo.
Il Fatto
La Corte d’appello di Cagliari aveva confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115/2002, per aver attestato falsamente le proprie condizioni reddituali in un’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Avverso quella pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine agli elementi oggettivo e soggettivo del reato. Secondo il ricorrente, i giudici di merito avrebbero fondato la responsabilità sulla sola differenza tra le dichiarazioni rese all’Autorità giudiziaria e quelle trasmesse all’Agenzia delle entrate, senza considerare il contenuto descrittivo della dichiarazione e la situazione di indigenza dichiarata.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile per plurimi profili, tra loro concorrenti. Il primo, assorbente, attiene al difetto di specificità: il ricorrente ha dedotto cumulativamente, e sugli stessi punti della sentenza impugnata, tanto l’omessa motivazione quanto la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione che sarebbe stata omessa, senza neppure prospettare l’illogicità come manifesta.
Dal raffronto con i motivi d’appello emerge che il ricorso si risolve nella pedissequa reiterazione delle doglianze già dedotte in secondo grado e puntualmente disattese dalla Corte territoriale. Il ricorso è quindi non specifico ma soltanto apparente, perché omette di assolvere la funzione di critica argomentata avverso la sentenza oggetto di impugnazione. La Corte richiama, tra le pronunce più recenti, Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024 e Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019.
Un secondo profilo di inammissibilità discende dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., poiché il motivo deduce censure diverse da quelle prospettabili in sede di legittimità. Si tratta di mere doglianze in fatto, volte a sostituire un proprio apprezzamento degli elementi probatori rispetto a quello dei giudici di merito. Sul punto la Corte richiama Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013 e Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017.
La motivazione dei giudici di merito è stata ritenuta coerente e non manifestamente illogica, dunque non sindacabile in sede di legittimità. Essi hanno accertato la percezione, da parte del ricorrente, di un reddito per l’anno 2017 pari a 25.000,00 euro, diverso da quello dichiarato nell’istanza di ammissione al beneficio, quantificato in 6.025,00 euro e dunque circa quattro volte inferiore, oltre alla ricezione di meri aiuti economici da terzi.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., equa in ragione della evidenziata causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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