Misure cautelari valutano domiciliari sulla possibilità di riattivazione dei legami criminali (Cass. pen. Sez. II n. 7808 del 26.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, la scelta del luogo di esecuzione degli arresti domiciliari non può essere compiuta senza valutare le concrete possibilità di riattivazione dei legami criminali del soggetto con gli altri componenti dell’associazione. Il giudice che rinvenga un concreto e attuale pericolo di reiterazione deve coerentemente apprezzare tale pericolo anche sotto il profilo del luogo, verificando l’idoneità del domicilio a contenere il rischio di ricostituzione dei contatti illeciti. La persistenza dell’attività criminosa desumibile dal compendio indiziario, e non la sua data di cessazione già accertata, fonda il giudizio di attualità del pericolo. È quanto afferma la Corte di cassazione annullando l’ordinanza del tribunale del riesame per vizio di motivazione e rinviando per nuovo giudizio.

Il Fatto

Il tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Cagliari, in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’indagato, confermava la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i reati di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio internazionale dei proventi del traffico di stupefacenti e per i relativi reati-fine, ma sostituiva la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari presso l’abitazione di un familiare, ritenute affievolite le esigenze cautelari.

Contro tale ordinanza proponevano ricorso sia il pubblico ministero, lamentando il vizio di motivazione sulla scelta della misura e sul luogo di esecuzione, sia la difesa dell’indagato, deducendo la violazione dell’art. 274 cod. proc. pen. e la mancata considerazione di una decisione di altro tribunale che aveva revocato una misura per fatti successivi, nonché l’omessa valutazione della richiesta di applicare gli arresti domiciliari in Germania.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso del pubblico ministero. Il collegio rileva che il tribunale ha ritenuto sussistente un concreto e attuale pericolo di reiterazione, ma ha poi scelto una misura e un luogo incoerenti rispetto a tale valutazione. La contraddizione emerge sul piano del compendio indiziario: il tribunale aveva collocato la cessazione delle attività criminose nel 2018, mentre dagli atti risultava che il riciclaggio si era protratto quantomeno fino al 2023, attraverso l’utilizzo di un conto corrente intestato a una ditta a disposizione dell’associazione.

Sul piano del luogo di esecuzione, l’ordinanza non considera il coinvolgimento nell’attività illecita oggetto di indagine di altri componenti della famiglia dell’indagato, né la circostanza che presso il medesimo domicilio dimorava un soggetto che, pur non indagato, costituiva un punto di riferimento per la gestione degli interessi finanziari dell’associazione, in ragione del proprio ruolo direttivo presso una filiale di istituto di credito. La scelta del luogo, dunque, non ha tenuto conto delle concrete possibilità di riattivazione dei legami criminali.

Il ricorso del pubblico ministero è pertanto fondato e l’ordinanza va annullata, con rinvio al tribunale di Cagliari perché riesamini il quadro cautelare sotto il profilo dell’intensità del pericolo di reiterazione e dell’adeguatezza della misura.

Quanto al ricorso difensivo, la Corte lo rigetta. Il primo motivo è infondato: la decisione di altro procedimento, relativa a condotte ipoteticamente consumate dopo quelle per cui si procede, non incide sul pericolo cautelare correlato agli indizi sulla partecipazione all’associazione. La censura è inoltre generica, non essendo stati allegati i documenti asseritamente decisivi. Il secondo motivo è inammissibile: gli arresti presso il domicilio indicato erano stati concessi su espressa richiesta dello stesso ricorrente, che aveva così implicitamente rinunciato alla diversa collocazione richiesta; la doglianza è quindi priva di interesse. Al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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