Furto aggravato: denuncia non equivale a querela dopo il d.lgs. n. 150/2022 (Cass. pen. Sez. IV n. 34798 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La denuncia presentata dalla persona offesa alla polizia giudiziaria non integra valida querela quando sia priva dell’esplicitazione della volontà punitiva o di altra manifestazione di volontà equipollente. Nel giudizio di impugnazione il difetto della condizione di procedibilità deve essere rilevato con l’immediata declaratoria di improcedibilità dell’azione penale ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., anche quando la procedibilità a querela derivi da una modifica normativa sopravvenuta. La fattispecie di furto aggravato contestata è divenuta procedibile a querela per effetto del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150: la sentenza di condanna va conseguentemente annullata senza rinvio.
Il Fatto
La Corte di appello di Bologna, con la sentenza del 05.11.2024, ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale di Bologna, il 13.09.2021, aveva dichiarato il ricorrente responsabile del delitto di furto aggravato previsto dagli artt. 624 e 625, comma 1, n. 6, cod. pen., con l’aggravante della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. Secondo l’accusa, l’imputato si era impossessato, presso l’area check-in di un aeroporto, della borsa della persona offesa, approfittando di una momentanea distrazione.
Avverso la sentenza di appello il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. per omesso esame della dedotta mancanza di querela, insussistenza della responsabilità per carenza di elementi identificativi, erronea contestazione della recidiva e difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle circostanze attenuanti. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto; la difesa ha depositato memoria di replica insistendo per l’accoglimento.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via prioritaria il primo motivo, che investe una questione di procedibilità dell’azione penale e che, per la sua natura, consente l’esame diretto degli atti. Il rilievo è risultato fondato.
Dall’esame degli atti, consentito dalla natura della censura, è emerso che in data 10 febbraio 2015 la persona offesa aveva presentato denuncia alla Polizia di Stato. A tale atto la Corte nega il valore di valida querela, perché privo dell’esplicitazione della volontà punitiva o di una manifestazione di volontà equipollente.
Il Collegio richiama sul punto il precedente Sez. 4, n. 7532 del 05.12.2018, dep. 2019, Farago, in motivazione, confermando l’orientamento secondo cui la volontà di punizione non può essere desunta automaticamente dal contenuto della denuncia.
La Corte rileva poi che il difetto di querela avrebbe imposto al giudice di appello l’immediata declaratoria di improcedibilità dell’azione penale ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.. Il presupposto è la modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per effetto della quale l’ipotesi delittuosa contestata è divenuta procedibile a querela. La nuova disciplina si applica al giudizio di impugnazione, rendendo necessaria la verifica della sussistenza della condizione di procedibilità.
Accertata la fondatezza del primo motivo, la Corte dichiara assorbita ogni altra doglianza. La sentenza impugnata è quindi annullata senza rinvio per l’improcedibilità dell’azione penale, perché questa non può essere proseguita per mancanza di querela.
Nota della Redazione
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