Bancarotta documentale: la Corte deve specificare quale fattispecie (Cass. pen. Sez. V n. 37143 del 13.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, è ammissibile la contestazione alternativa delle due fattispecie, quella per sottrazione, distruzione o occultamento di scritture contabili, a dolo specifico, e quella di fraudolenta tenuta delle stesse, a dolo generico, non determinando tale modalità alcun vizio di indeterminatezza dell’imputazione. Spetta tuttavia ai giudici di merito specificare quale delle due fattispecie sia stata concretamente integrata, indicando le prove dell’elemento oggettivo e di quello soggettivo. Le due ipotesi, infatti, si distinguono per l’elemento soggettivo, richiedendo l’una il dolo specifico e l’altra il dolo generico, e per l’elemento oggettivo, atteso che quella specifica richiede che le scritture siano state sottratte, distrutte o falsificate, mentre quella generica richiede che esse siano state tenute in modo tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari dell’impresa. È quindi nulla, per difetto di motivazione, la sentenza che combini l’elemento oggettivo dell’una con l’elemento soggettivo dell’altra, senza rispondere alle deduzioni difensive.

Il Fatto

La sentenza impugnata, pronunciata dalla Corte di appello di Reggio Calabria, ha confermato la condanna inflitta in primo grado dal G.i.p. del Tribunale di Palmi, all’esito di giudizio abbreviato, per il reato di bancarotta fraudolenta documentale in relazione a una società dichiarata fallita. L’imputato, amministratore unico della compagine, ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

Il ricorso articola tre motivi. Il primo contesta la configurabilità della bancarotta per distrazione e la prova della sottrazione della massa attiva. Il secondo lamenta la sussistenza della bancarotta documentale, chiedendone la riqualificazione in bancarotta semplice, per la buona fede dell’imputato e l’avvenuta consegna della documentazione, con contestata prova del dolo specifico. Il terzo censura il difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Cassazione accoglie il ricorso, ritenendo fondato il secondo motivo. Il primo è dichiarato inammissibile perché intrinsecamente generico: le censure sulla bancarotta per distrazione risultano confuse rispetto alla fattispecie per cui la condanna era stata pronunciata, ossia quella documentale.

Il nucleo del ragionamento investe la struttura della bancarotta fraudolenta documentale. Nell’imputazione erano state contestate entrambe le forme, generica e specifica. La Corte ricorda il principio per cui è ammissibile la contestazione alternativa, richiamando Sez. 5 n. 8902 del 19.01.2021, Tecchiati, Rv. 280572. Ciò non esime però i giudici di merito dall’obbligo di precisare quale delle due fattispecie sia stata concretamente integrata.

Le due ipotesi, osserva la Corte, divergono su entrambi i piani. Sul piano soggettivo, l’una esige il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, l’altra il dolo generico. Sul piano oggettivo, la fattispecie specifica richiede la sottrazione, distruzione o falsificazione delle scritture, mentre quella generica presuppone una tenuta tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.

Nel caso concreto, la Corte territoriale non ha chiarito quale fattispecie abbia ritenuto integrata, né ha risposto alla deduzione difensiva sulla consegna della documentazione. Il vizio risale anche alla sentenza di primo grado, che ha combinato l’elemento oggettivo della fattispecie specifica con il dolo generico di quella generica. Manca in entrambe la rigorosa prova degli elementi del reato e la confutazione delle deduzioni difensive.

La sentenza è pertanto annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Il terzo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, resta assorbito.

Nota della Redazione

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