Pene sostitutive in appello: necessaria la richiesta di parte (Cass. pen. Sez. IV n. 34796 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, ai sensi della disciplina transitoria dell’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice di appello non è tenuto a pronunciarsi d’ufficio sull’applicabilità delle stesse: è necessaria una richiesta dell’imputato, non necessariamente contenuta nell’atto di gravame, ma da formulare al più tardi nel corso dell’udienza di discussione. È pertanto inammissibile il motivo di ricorso con cui l’imputato si dolga dell’omessa pronuncia officiosa del giudice di appello. La modifica dell’art. 131 bis cod. pen. a opera dell’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. n. 150/2022 è retroattiva, ma l’esimente non è rilevabile per la prima volta in cassazione se la relativa istanza non è stata proposta nel giudizio di appello.

Il Fatto

La Corte di appello di Bari, con sentenza del 27 febbraio 2024, ha confermato la decisione con cui il Tribunale di Foggia aveva dichiarato il ricorrente responsabile, in concorso con altro imputato, del delitto di indebito utilizzo di carta di pagamento, per aver effettuato plurimi tentativi di acquisto e un acquisto presso un esercizio commerciale.

Il condannato ricorre per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione di legge e il difetto di motivazione per non avere la Corte territoriale dato avviso alle parti in ordine alla possibilità di sostituire la pena detentiva, pur in presenza delle condizioni previste dall’art. 545 bis cod. proc. pen. Con il secondo motivo lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., modificato dopo la sentenza di appello, che consente di valorizzare la condotta susseguente al reato.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è inammissibile. La Corte richiama il consolidato orientamento di legittimità secondo cui, in forza della disciplina transitoria dell’art. 95 d.lgs. n. 150/2022, perché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sull’applicabilità delle nuove pene sostitutive di cui all’art. 20 bis cod. pen., occorre una richiesta dell’imputato, non necessariamente contenuta nell’atto di gravame, ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell’udienza di discussione in appello.

I precedenti citati (Sez. 5, n. 4332 del 2024; Sez. 4, n. 4934 del 2024; Sez. 2, n. 1995 del 2024; Sez. 6, n. 46782 del 2023; Sez. 6, n. 33027 del 2023) confermano che non è ammissibile il motivo con cui l’imputato si dolga dell’omessa pronuncia officiosa del giudice di appello in materia di pena sostitutiva.

Il secondo motivo è manifestamente infondato. La modifica dell’art. 131 bis, comma 1, cod. pen., opera dell’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. n. 150/2022, è incontestabilmente retroattiva, data la natura sostanziale dell’istituto. Le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo devono pertanto essere valutate secondo i criteri di cui all’art. 133 cod. pen., tenendo «anche in considerazione la condotta susseguente al reato».

La Corte rileva però che la sentenza di appello è stata pronunciata il 27 febbraio 2024, in data ampiamente successiva all’entrata in vigore della novella, da indicarsi nel 30 dicembre 2022, in difetto di disciplina transitoria. Non risulta che la difesa abbia formulato nel corso del giudizio di appello istanza di applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. La circostanza è stata introdotta per la prima volta in legittimità e non è deducibile ai sensi dell’art. 609, comma 2, cod. proc. pen., trattandosi di questione proponibile in appello.

All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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