Furto in custodia temporanea: niente abbuono accise, IVA dovuta (Cass. civ. Sez. V n. 8344 del 03.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nella disciplina delle accise, il furto di merce sottoposta a custodia temporanea in un deposito autorizzato non ne determina la definitiva inutilizzabilità e non integra, alla luce dell’interpretazione conforme all’art. 14, par. 1, Dir. 92/12/CEE, un’ipotesi di perdita derivante da caso fortuito o forza maggiore rilevante ai fini dell’abbuono previsto dall’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1995, comportando piuttosto lo svincolo irregolare della merce dal regime sospensivo e la sua conseguente immissione in consumo, che rende esigibile il pagamento dell’imposta ai sensi dell’art. 2 TUA. Lo svincolo dal regime di custodia temporanea determina altresì il perfezionamento dell’importazione dei beni e la conseguente debenza dell’IVA.

Il Fatto

Nel 2005 una società, gestore di un magazzino di custodia temporanea presso il porto di Gioia Tauro, prese in carico un container di sigarette, del quale fu successivamente riscontrato un furto. L’Agenzia delle Dogane notificò un primo avviso di pagamento, poi annullato in autotutela, emettendo un nuovo atto impositivo relativo alla medesima pretesa, ma privo dell’indicazione dei dazi doganali. La contribuente impugnò il secondo atto, ottenendo un parziale accoglimento in primo grado. La Commissione Tributaria Regionale, in riforma, riteneva fondata la pretesa sull’accisa, infondata quella sull’IVA e legittimo il nuovo atto impositivo.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha preliminarmente stabilito che la fattispecie, riguardando l’anno 2005, è soggetta alla Direttiva 77/388/CEE. In relazione all’IVA, ha ritenuto dirimente che i beni si trovassero in regime di temporanea custodia, un regime che riguarda le merci non unionali in attesa di ricevere una destinazione doganale. La Corte ha precisato che il riferimento all’art. 71 Direttiva 2006/112/CE deve essere correttamente riferito all’art. 7, par. 3, Direttiva 77/388/CEE, disposizione che prevede che l’importazione si considera effettuata nello Stato membro in cui il bene è svincolato dal regime. Lo svincolo dal regime di custodia temporanea comporta quindi il perfezionamento del fatto generatore dell’imposta.

Quanto al furto, la Corte ha richiamato la giurisprudenza unionale secondo cui l’applicazione dell’art. 203 del codice doganale è giustificata allorché la sparizione della merce presenti un rischio di integrazione nel circuito economico dell’Unione, come nel caso di merci rubate in un regime sospensivo. Ne consegue che il ricorso principale è fondato con riferimento all’IVA, essendo inconferenti i richiami ai dazi doganali non richiesti nell’atto impugnato.

Sul primo motivo di ricorso incidentale, concernente l’abbuono dell’accisa, la Corte ha escluso che il furto possa rientrare nella nozione di perdita derivante da caso fortuito o forza maggiore. Richiamando la giurisprudenza della CGUE e la pronuncia Cass. n. 6949 del 2022, ha affermato che il furto determina uno svincolo irregolare dal regime sospensivo, con la conseguente immissione in consumo e l’esigibilità dei diritti di accisa, in base alla responsabilità oggettiva del depositario autorizzato.

Quanto al secondo motivo incidentale, la Corte ha ritenuto infondata la censura relativa alla legittimità del secondo atto impositivo, richiamando le Sezioni Unite n. 30051 del 2024, secondo cui l’Amministrazione, nel rispetto dei termini di decadenza, può annullare in autotutela un atto viziato ed emetterne uno sostitutivo, anche per una maggiore pretesa.

La Corte ha quindi accolto il ricorso principale, rigettato quello incidentale e cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria.

Nota della Redazione

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