Motivazione accertamento, sufficienza il PVC notificato al contribuente in bonis (Cass. civ. Sez. V n. 25564 del 18.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di motivazione dell’avviso di accertamento, qualora il processo verbale di constatazione presupposto sia stato ricevuto dal contribuente quando questi era ancora in bonis, non è necessario che l’atto impositivo successivamente notificato al curatore fallimentare rechi in allegato il suddetto verbale o ne riproduca il contenuto essenziale. L’obbligo di consegna al curatore della documentazione amministrativa dell’impresa sottoposta a procedura concorsuale, posto dall’art. 88, comma 1, L.F., consente di ritenere, con presunzione iuris tantum, che anche il verbale notificato all’imprenditore prima della dichiarazione di fallimento sia pervenuto nella disponibilità del predetto organo e sia stato dallo stesso conosciuto. La motivazione per relationem dell’avviso non è dunque integrata da alcun obbligo di consegna o di riproduzione del PVC già notificato al fallito.

Il Fatto

A seguito di una verifica fiscale conclusa con la redazione di un processo verbale di constatazione, l’Amministrazione finanziaria notificava al curatore del sopravvenuto fallimento di una ditta individuale un avviso di accertamento per l’anno 2010, contestando costi non deducibili ed emissione di fatture per operazioni inesistenti e operando le relative riprese ai fini IRPEF, IRAP e IVA.

Il curatore impugnava l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che respingeva il ricorso. In appello la Commissione Tributaria Regionale della Calabria annullava invece l’atto impositivo, rilevando che l’Ufficio non aveva provato di aver riportato nel medesimo il contenuto essenziale del PVC posto a base dell’accertamento. L’Amministrazione proponeva allora ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso si fonda sulla violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000. Si contesta alla CTR di aver ritenuto necessaria, ai fini dell’obbligo di motivazione dell’avviso, la notifica al curatore del prodromico PVC, ivi richiamato per relationem, oppure la riproduzione del suo contenuto essenziale, benché tale atto fosse già stato notificato al contribuente quando era ancora in bonis.

La Corte ritiene la censura fondata e richiama il consolidato orientamento formatosi in tema di motivazione dell’avviso di accertamento (cfr. Cass. n. 474/2023, Cass. n. 18187/2022, Cass. n. 27628/2018, Cass. n. 24254/2014). Da tale indirizzo si ricava che la consegna al curatore della documentazione amministrativa dell’impresa, imposta dall’art. 88, comma 1, L.F., è idonea a fondare una presunzione iuris tantum di conoscenza del verbale già notificato all’imprenditore.

Nel caso concreto è pacifico che il PVC fosse stato regolarmente notificato al titolare all’epoca in bonis: circostanza che, come si ricava dalla stessa sentenza impugnata, era stata posta a base dell’appello della curatela. Ne segue che la decisione della CTR è affetta dal lamentato error in iudicando, essendosi discostata dall’insegnamento nomofilattico richiamato.

La Corte accoglie pertanto il ricorso e, ai sensi degli artt. 383, comma 1, e 384, comma 2, prima parte, cod. proc. civ. e dell’art. 62, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame uniformandosi al principio di diritto espresso. Al giudice del rinvio è rimessa anche la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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