Concordato in appello: ricorso inammissibile se le censure sono generiche (Cass. pen. Sez. VI n. 31725/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato in appello, la sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. è ricorribile per cassazione soltanto per questioni riguardanti la formazione della volontà della parte, il consenso del pubblico ministero e l’eventuale difformità della decisione rispetto all’accordo. Restano inammissibili le censure sui motivi rinunciati, sull’omessa verifica delle condizioni di proscioglimento previste dall’art. 129 cod. proc. pen. e sulla determinazione della pena, salvo che la sanzione sia illegale perché estranea ai limiti edittali o diversa da quella stabilita dalla legge. La deduzione di un vizio astrattamente consentito deve comunque essere precisa e specifica. Una doglianza meramente generica determina l’inammissibilità del ricorso, dichiarabile de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte d’appello ha definito il giudizio applicando la pena concordata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. e rideterminando il trattamento sanzionatorio stabilito con la condanna di primo grado. Il ricorrente ha impugnato la sentenza, sostenendo che il giudice non avesse verificato l’esistenza di una volontà precisa, specifica ed espressa di accedere al concordato, accompagnata dalla rinuncia agli altri motivi.
La difesa ha inoltre contestato la mancata verifica dell’assenza di vizi idonei a determinare l’illegalità della pena irrogata. La questione sottoposta alla Cassazione riguardava, quindi, i limiti del ricorso contro la decisione emessa in seguito al concordato e la necessaria specificità delle relative censure.
La Motivazione della Corte
La Cassazione muove dall’indirizzo secondo cui il ricorso contro la sentenza resa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. è ammesso entro un perimetro circoscritto. Possono essere contestati i vizi relativi alla formazione della volontà di accedere al concordato, il consenso del pubblico ministero e la difformità tra il contenuto dell’accordo e la pronuncia del giudice.
La rinuncia ai motivi che accompagna il concordato impedisce, invece, di riproporre in cassazione le questioni abbandonate. Non è consentito neppure censurare la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall’art. 129 cod. proc. pen. Lo stesso limite riguarda i vizi di determinazione della pena che non si traducano nell’applicazione di una sanzione illegale.
Richiamando il precedente della seconda sezione n. 22002 del 10.04.2019, Rv. 276102-01, la Corte precisa quando ricorre tale illegalità. Il vizio è rilevante se la pena non rientra nei limiti edittali oppure se risulta diversa da quella prevista dalla legge. Non è sufficiente, pertanto, una generica contestazione del trattamento sanzionatorio concordato.
Nel caso esaminato, il ricorrente aveva formalmente prospettato questioni riconducibili alla volontà di aderire al concordato e alla legalità della pena. Le deduzioni erano però del tutto generiche e non indicavano elementi concreti capaci di sostenere i vizi denunciati. Tale carenza impediva alla Corte di svolgere un effettivo controllo sulla decisione impugnata.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile con procedura de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. All’inammissibilità sono conseguite la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e quella al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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